Cassazione Penale, Ordinanza n. 08557/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/04/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure riguardavano la ricostruzione del fatto, la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, quindi profili ritenuti non deducibili in sede di legittimità. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che la sentenza di appello aveva motivato in modo adeguato e non illogico sulla sussistenza del dolo richiesto per il reato contestato e sull'irrilevanza delle giustificazioni addotte dall'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero a una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservate al giudice di merito, e che la decisione d'appello fosse sorretta da motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici, anche quanto all'elemento soggettivo del reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato per il quale la Corte di appello aveva ritenuto integrato il dolo, reputando irrilevanti le giustificazioni dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili doglianze che, sotto la veste formale di vizi di legittimità, mirino in realtà a una nuova valutazione della ricostruzione del fatto e del compendio probatorio, attività riservate al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e logicamente coerente, sorretta da corretti criteri inferenziali e da massime di अनुभव condivisibili.
- Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 387-bis c.p. è necessario che il giudice di merito accerti e motivi la sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie, potendo ritenersi irrilevanti le giustificazioni dell'imputato ove valutate non idonee a escludere l'elemento soggettivo.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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