Cassazione Civile, Ordinanza n. 33538/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della società committente, del corrispettivo asseritamente dovuto per un’attività di consulenza svolta in base a un contratto stipulato il 21/6/2013. La società consulente aveva ottenuto esito sfavorevole sia in primo grado sia in appello, poiché la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto della domanda di pagamento proposta dinanzi al Tribunale di Roma. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del difensore munito di procura speciale; la controparte ha accettato la rinuncia, chiedendo entrambe le parti la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha ritenuto perfezionata la rinuncia all’impugnazione e, conseguentemente, non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore importo del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, chiarendo che tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Indica il mezzo di impugnazione proposto in Cassazione contro la sentenza di appello.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, perfeziona l’estinzione del giudizio di impugnazione.
Regola gli effetti della rinuncia al ricorso e consente di chiudere il giudizio senza ulteriore decisione sul merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, perfeziona l’estinzione del giudizio di impugnazione senza necessità di una pronuncia sul merito.
- In caso di rinuncia al ricorso non residua, di regola, una statuizione sulle spese quando le parti abbiano concordato la compensazione e la rinuncia sia stata formalmente accettata.
- L’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; pertanto non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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