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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22964/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un candidato alla nomina a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione autonoma Valle d'Aosta impugnava il provvedimento di esclusione dall'elenco degli idonei, disposto perché nella domanda aveva dichiarato di non essere lavoratore autonomo o dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza, ma nel curriculum aveva indicato di essere pensionato dal 1.1.2019. Dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR e la riassunzione davanti al giudice ordinario, il Tribunale di Aosta respingeva la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto ritenendo legittima la previsione regionale che escludeva i soggetti collocati in quiescenza. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. h), l.r. n. 14/2021, sostenendo che "quiescenza" non potesse essere estesa a qualsiasi pensione e che la sua pensione di anzianità contributiva, maturata in diversa gestione e rispetto a un'attività professionale ancora svolta, non integrasse la causa di esclusione; 2) in subordine, illegittimità della disciplina regionale e della DGR n. 969/2021 per contrasto con la direttiva 2000/78/CE e con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., assumendo che l'esclusione fondata sull'età fosse irragionevole e discriminatoria; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese in ragione dell'opinabilità delle questioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo tendesse in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di merito sull'interpretazione della nozione di "quiescenza", senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici, e che la lettura adottata dal giudice di appello fosse coerente con il dato letterale della norma regionale, che non distingueva tra diverse tipologie di pensione. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva 2000/78/CE e con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., osservando che la disciplina riguardava l'accesso a un incarico pubblico di natura pubblicistica e non un rapporto di lavoro in senso rilevante per la direttiva; la previsione di incompatibilità/esclusione era fondata su criteri oggettivi e funzionali, diretti ad assicurare indipendenza, imparzialità e buon andamento. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito e comunque inammissibile perché basato su una censura generica sulle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. h), l.r. Valle d'Aosta n. 14/2021

    "il lavoratore autonomo o dipendente, sia pubblico sia privato, collocato in quiescenza"

    La nozione di quiescenza è stata intesa in senso ampio, comprensivo di ogni forma di pensionamento, senza distinguere tra diverse categorie di pensione o tra previdenza relativa all'attività professionale considerata e altre gestioni.

  • Direttiva 2000/78/CE

    Non si applica alla disciplina regionale di esclusione da un incarico pubblico di revisore, poiché tale disciplina non riguarda un rapporto di lavoro in senso rilevante per la direttiva e non introduce discriminazioni fondate sui fattori protetti.

  • art. 3 Cost.

    La previsione regionale non viola il principio di eguaglianza perché tratta in modo uniforme situazioni ritenute omogenee e si fonda su criteri oggettivi e funzionali.

  • art. 35 Cost.

    La disciplina non incide in modo illegittimo sulla tutela del lavoro, poiché attiene all'accesso a un incarico pubblico e non a condizioni di lavoro coperte dalla direttiva invocata.

  • art. 97 Cost.

    La causa di esclusione è considerata coerente con il buon andamento e con l'esigenza di assicurare indipendenza e imparzialità nell'esercizio di funzioni pubbliche.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La censura sulla compensazione delle spese è stata ritenuta assorbita e comunque inammissibile perché formulata in modo generico, richiamando solo l'opinabilità delle questioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto o della norma rispetto a quella accolta dal giudice di merito, se non si indica specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o degli altri parametri giuridici rilevanti.
  • Quando una disposizione adotta un'espressione ampia e non distingue tra sottocategorie, l'interprete può valorizzarne il dato letterale per ricomprendere tutte le situazioni riconducibili alla categoria generale considerata.
  • Le cause di esclusione o incompatibilità previste per l'accesso a incarichi pubblici di natura funzionale possono fondarsi su criteri oggettivi e non risultano automaticamente discriminatorie solo perché incidono su soggetti pensionati o anziani.
  • La direttiva 2000/78/CE tutela la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, ma non si estende automaticamente a discipline che regolano l'accesso a incarichi pubblici connotati da natura pubblicistica e da funzioni di garanzia.
  • Una censura sulle spese processuali è inammissibile se si limita a invocare l'opinabilità delle questioni senza confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoInadempimento
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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