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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19882 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.R. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto del 20 settembre 2011, che aveva riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 86/03/2008, favorevole al contribuente, e respinto il ricorso contro un avviso di accertamento IVA, IRPEF, IRAP e addizionali comunali. Con un unico motivo, articolato in più profili, ha sostenuto che l'accertamento standardizzato basato sui parametri non costituisce presunzione legale e non limita i mezzi di prova del contribuente; che gli studi di settore, più evoluti, potevano essere applicati retroattivamente e prevalevano sui parametri; e che parametri e studi di settore, da soli, non rendevano adeguatamente motivato l'avviso. Ha inoltre dedotto che la CTR non aveva applicato tali principi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha riconosciuto la possibile applicazione retroattiva degli studi di settore, ma ha osservato che A.R. non aveva documentato le ore e le giornate lavorative invocate per dimostrare la congruità dei propri ricavi rispetto allo studio di settore. Inoltre, il contribuente non aveva partecipato al contraddittorio preprocessuale: poiché il contraddittorio era stato regolarmente attivato, la sua mancata partecipazione e l'assenza di allegazioni hanno comportato, secondo la decisione, un più gravoso onere probatorio a suo carico, che non è stato assolto. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma. A.R. è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184

    La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

    I parametri e gli studi di settore non rendono da soli lo scostamento una presunzione grave, precisa e concordante: tale efficacia deriva dal contraddittorio con il contribuente, nel quale questi può esporre circostanze concrete idonee a spiegare lo scostamento.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale in base alla quale il ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione di legge; il motivo è stato esaminato e rigettato.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è richiamata per il deposito della memoria del ricorrente nel giudizio di cassazione; la sentenza non le attribuisce un ruolo autonomo nella decisione.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su parametri o studi di settore, il solo scostamento dai valori standard non basta, di regola, a costituire una presunzione grave, precisa e concordante: è centrale il contraddittorio con il contribuente.
  • Se il contraddittorio è stato regolarmente attivato, è opportuno parteciparvi e presentare elementi concreti e verificabili che spieghino lo scostamento. La mancata partecipazione o l'assenza di allegazioni può lasciare al contribuente un onere probatorio più gravoso in giudizio.
  • Le contestazioni basate su una pretesa maggiore congruità secondo gli studi di settore devono essere sostenute da dati documentati e pertinenti; affermazioni non provate, come quelle sulle ore o giornate lavorative, possono non essere sufficienti.
  • La decisione ammette in linea di principio l'applicazione retroattiva degli studi di settore quale strumento standardizzato più raffinato rispetto ai parametri, ma ciò non sostituisce la necessità di provare concretamente la propria posizione.

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