Cassazione Civile, Ordinanza n. 13121/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, il terzo e il settimo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa ad altro giudice affinché riesamini la controversia, pronunciandosi sulle questioni rimaste senza risposta e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento amministrativo del 10/5/2016 con cui l’amministrazione del lavoro aveva contestato a un’impresa di autotrasporto la violazione dell’art. 10 del Regolamento CE n. 561/2006 e dell’art. 174 cod. strada, con irrogazione di sanzione pecuniaria. In primo grado era stata rigettata l’opposizione; in appello il tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo legittima la competenza dell’ispettorato del lavoro ad accertare e sanzionare tali violazioni e giudicando corretto l’apprezzamento delle prove. Con il ricorso per cassazione il destinatario della sanzione ha proposto sette motivi: 1) difetto di competenza degli ispettori del lavoro a contestare e sanzionare violazioni della circolazione stradale; 2) omessa pronuncia e omessa motivazione sulla contestata sussistenza della violazione dell’art. 174, comma 9, c.d.s.; 3) omessa motivazione sull’errata applicazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 561/2006 nel calcolo dei tempi massimi di guida; 4) violazione delle norme europee e del codice della strada per avere incluso, nel computo, anche tempi di carico/scarico e altre attività diverse dalla guida; 5) violazione delle norme sui cronotachigrafi per avere ritenuto sufficiente l’omessa annotazione/mancato inserimento manuale dei dati quale prova del mancato riposo; 6) omesso esame di un fatto decisivo, dato dal numero esiguo di infrazioni rispetto alle giornate lavorative controllate; 7) omessa pronuncia sull’eccezione di errata quantificazione della sanzione, che sarebbe stata moltiplicata per il numero delle infrazioni e non per il numero dei dipendenti interessati. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando precedenti che riconoscono anche all’ispettorato del lavoro il potere di verificare e sanzionare le violazioni sui tempi di guida e riposo, poiché tali controlli servono sia alla sicurezza stradale sia alla tutela dei lavoratori. Ha invece accolto congiuntamente il secondo, il terzo e il settimo motivo, rilevando che il tribunale non aveva risposto alle specifiche doglianze riproposte in appello sulla sussistenza della violazione, sul corretto calcolo dei tempi di guida e sulla quantificazione della sanzione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro giudice anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 Regolamento CE n. 561/2006
Norma richiamata come base della contestazione amministrativa relativa ai tempi di guida e riposo nel settore dell’autotrasporto.
Disposizione sanzionatoria in materia di tempi di guida, riposo e documentazione di servizio; la Corte richiama la finalità di tutela congiunta della sicurezza stradale e dei lavoratori.
art. 174, comma 9, cod. strada
La censura riguardava la legittimità della contestazione per carenza, incompletezza o alterazione della documentazione di servizio.
art. 174, comma 14, cod. strada
Norma invocata per contestare il criterio di quantificazione della sanzione, che secondo il ricorrente andava riferita al numero dei dipendenti e non al numero delle singole infrazioni.
Richiamato nel primo motivo per negare il potere degli ispettori del lavoro di accertare e sanzionare le violazioni stradali; motivo respinto.
Richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri di accertamento; la Corte lo considera nel quadro della doglianza infondata.
artt. 6 e 7 Regolamento CE n. 561/2006
Richiamati per il calcolo dei tempi massimi di guida e di riposo; il tribunale non aveva motivato sulla specifica censura, motivo per cui la decisione è stata cassata sul punto.
art. 4, lett. j, Regolamento CE n. 561/2006
Richiamato nel quarto motivo per sostenere che carico/scarico e altre attività diverse dalla guida non dovessero essere computate come guida.
Decisione Commissione Europea n. 3579 del 7/6/2011
Indicata dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione delle regole di computo dei tempi di guida e riposo.
art. 15, par. 2, Reg. CE n. 3821/85
Richiamato nel quinto motivo in tema di obblighi di registrazione e inserimento dei dati del cronotachigrafo.
È il parametro dei motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per affermare la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
La Corte dispone che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In materia di violazioni dei tempi di guida e riposo nel trasporto su strada, il potere di accertamento e di irrogazione delle sanzioni può spettare anche all’ispettorato del lavoro, poiché i controlli sui registri di servizio e sui cronotachigrafi perseguono insieme finalità di sicurezza della circolazione e tutela dei lavoratori.
- La sentenza di merito è nulla quando non si confronta con specifiche censure ritualmente riproposte in appello: il difetto di risposta su questioni decisive integra omessa pronuncia o motivazione apparente, con conseguente cassazione.
- Quando è contestata l’errata applicazione della disciplina sui tempi di guida e riposo, il giudice deve motivare specificamente sul computo dei periodi rilevanti e sulle prove documentali offerte dalla parte, senza liquidare la censura con affermazioni generiche.
- La quantificazione della sanzione amministrativa deve seguire il criterio legale applicabile al fatto contestato; se la parte deduce che il moltiplicatore sia stato applicato su un parametro errato, il giudice deve esaminare espressamente l’eccezione.
- In presenza di motivazione solo apparente o incomprensibile, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e la cassazione è necessaria con rinvio per nuovo esame del merito.
- I motivi di ricorso su capi logicamente dipendenti possono essere assorbiti quando l’accoglimento di quelli preliminari rende superfluo l’esame degli ulteriori profili di censura.
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