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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13121/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, il terzo e il settimo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa ad altro giudice affinché riesamini la controversia, pronunciandosi sulle questioni rimaste senza risposta e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento amministrativo del 10/5/2016 con cui l’amministrazione del lavoro aveva contestato a un’impresa di autotrasporto la violazione dell’art. 10 del Regolamento CE n. 561/2006 e dell’art. 174 cod. strada, con irrogazione di sanzione pecuniaria. In primo grado era stata rigettata l’opposizione; in appello il tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo legittima la competenza dell’ispettorato del lavoro ad accertare e sanzionare tali violazioni e giudicando corretto l’apprezzamento delle prove. Con il ricorso per cassazione il destinatario della sanzione ha proposto sette motivi: 1) difetto di competenza degli ispettori del lavoro a contestare e sanzionare violazioni della circolazione stradale; 2) omessa pronuncia e omessa motivazione sulla contestata sussistenza della violazione dell’art. 174, comma 9, c.d.s.; 3) omessa motivazione sull’errata applicazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 561/2006 nel calcolo dei tempi massimi di guida; 4) violazione delle norme europee e del codice della strada per avere incluso, nel computo, anche tempi di carico/scarico e altre attività diverse dalla guida; 5) violazione delle norme sui cronotachigrafi per avere ritenuto sufficiente l’omessa annotazione/mancato inserimento manuale dei dati quale prova del mancato riposo; 6) omesso esame di un fatto decisivo, dato dal numero esiguo di infrazioni rispetto alle giornate lavorative controllate; 7) omessa pronuncia sull’eccezione di errata quantificazione della sanzione, che sarebbe stata moltiplicata per il numero delle infrazioni e non per il numero dei dipendenti interessati. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando precedenti che riconoscono anche all’ispettorato del lavoro il potere di verificare e sanzionare le violazioni sui tempi di guida e riposo, poiché tali controlli servono sia alla sicurezza stradale sia alla tutela dei lavoratori. Ha invece accolto congiuntamente il secondo, il terzo e il settimo motivo, rilevando che il tribunale non aveva risposto alle specifiche doglianze riproposte in appello sulla sussistenza della violazione, sul corretto calcolo dei tempi di guida e sulla quantificazione della sanzione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro giudice anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 Regolamento CE n. 561/2006

    Norma richiamata come base della contestazione amministrativa relativa ai tempi di guida e riposo nel settore dell’autotrasporto.

  • art. 174 cod. strada

    Disposizione sanzionatoria in materia di tempi di guida, riposo e documentazione di servizio; la Corte richiama la finalità di tutela congiunta della sicurezza stradale e dei lavoratori.

  • art. 174, comma 9, cod. strada

    La censura riguardava la legittimità della contestazione per carenza, incompletezza o alterazione della documentazione di servizio.

  • art. 174, comma 14, cod. strada

    Norma invocata per contestare il criterio di quantificazione della sanzione, che secondo il ricorrente andava riferita al numero dei dipendenti e non al numero delle singole infrazioni.

  • art. 12 d.lgs. 285/1992

    Richiamato nel primo motivo per negare il potere degli ispettori del lavoro di accertare e sanzionare le violazioni stradali; motivo respinto.

  • art. 57 c.p.p.

    Richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri di accertamento; la Corte lo considera nel quadro della doglianza infondata.

  • artt. 6 e 7 Regolamento CE n. 561/2006

    Richiamati per il calcolo dei tempi massimi di guida e di riposo; il tribunale non aveva motivato sulla specifica censura, motivo per cui la decisione è stata cassata sul punto.

  • art. 4, lett. j, Regolamento CE n. 561/2006

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere che carico/scarico e altre attività diverse dalla guida non dovessero essere computate come guida.

  • Decisione Commissione Europea n. 3579 del 7/6/2011

    Indicata dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione delle regole di computo dei tempi di guida e riposo.

  • art. 15, par. 2, Reg. CE n. 3821/85

    Richiamato nel quinto motivo in tema di obblighi di registrazione e inserimento dei dati del cronotachigrafo.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro dei motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per affermare la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 385 c.p.c.

    La Corte dispone che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di violazioni dei tempi di guida e riposo nel trasporto su strada, il potere di accertamento e di irrogazione delle sanzioni può spettare anche all’ispettorato del lavoro, poiché i controlli sui registri di servizio e sui cronotachigrafi perseguono insieme finalità di sicurezza della circolazione e tutela dei lavoratori.
  • La sentenza di merito è nulla quando non si confronta con specifiche censure ritualmente riproposte in appello: il difetto di risposta su questioni decisive integra omessa pronuncia o motivazione apparente, con conseguente cassazione.
  • Quando è contestata l’errata applicazione della disciplina sui tempi di guida e riposo, il giudice deve motivare specificamente sul computo dei periodi rilevanti e sulle prove documentali offerte dalla parte, senza liquidare la censura con affermazioni generiche.
  • La quantificazione della sanzione amministrativa deve seguire il criterio legale applicabile al fatto contestato; se la parte deduce che il moltiplicatore sia stato applicato su un parametro errato, il giudice deve esaminare espressamente l’eccezione.
  • In presenza di motivazione solo apparente o incomprensibile, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e la cassazione è necessaria con rinvio per nuovo esame del merito.
  • I motivi di ricorso su capi logicamente dipendenti possono essere assorbiti quando l’accoglimento di quelli preliminari rende superfluo l’esame degli ulteriori profili di censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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