Sentenza del 14/12/2016 n. 25680 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella esattoriale. Gli atti erano stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo indicato dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi, sebbene diverso dalla sua residenza risultante dai registri anagrafici. Secondo G.M., l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare la residenza effettiva e non avrebbe dimostrato che l'indirizzo indicato nelle dichiarazioni costituisse una volontaria elezione di domicilio. Ha inoltre dedotto un vizio di motivazione della sentenza della CTR. Il contribuente ammetteva comunque di essere venuto a conoscenza degli avvisi, avendo partecipato al contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, ai fini della notifica degli atti tributari, l'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi conserva efficacia, anche se non coincide con la residenza anagrafica, e che l'Amministrazione non è tenuta a verificarne preventivamente l'attualità o l'esattezza. La notifica effettuata presso tale indirizzo, anche mediante la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. e il meccanismo della compiuta giacenza, è stata quindi ritenuta valida. Di conseguenza, la cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri, che nel caso concreto non erano stati rilevati. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2
La disposizione individua il domicilio fiscale delle persone fisiche nel Comune risultante dall'iscrizione anagrafica.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4
Impone al contribuente di indicare nella dichiarazione dei redditi la propria residenza o il domicilio fiscale; tale indicazione assume rilievo ai fini delle notificazioni e deve essere resa secondo buona fede.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Le notifiche degli atti tributari devono essere effettuate presso il domicilio fiscale. Le variazioni anagrafiche producono effetti per le notifiche dal trentesimo giorno successivo, ma ciò non elimina l'efficacia dell'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3
"Le variazioni e modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici hanno effetto ai fini delle notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria dal trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica."
La norma disciplina il momento dal quale le variazioni anagrafiche diventano efficaci per le notifiche fiscali, senza imporre all'Ufficio una verifica preventiva dell'indirizzo dichiarato.
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario. La procedura è stata ritenuta correttamente utilizzata presso l'indirizzo indicato nelle dichiarazioni dei redditi.
Art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente
Invocato dal ricorrente in relazione agli obblighi di informazione e correttezza dell'Amministrazione, ma ritenuto non idoneo a escludere la validità della notifica effettuata all'indirizzo dichiarato dal contribuente.
Massime di principio
- Per gli atti tributari, l'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato dall'Amministrazione per le notifiche, anche se non coincide con la residenza anagrafica.
- L'Amministrazione finanziaria non è normalmente obbligata a controllare preventivamente nei registri anagrafici l'attualità o l'esattezza dell'indirizzo dichiarato dal contribuente.
- Il contribuente deve indicare residenza o domicilio fiscale in modo corretto e secondo buona fede; eventuali indicazioni inesatte possono rendere valide notifiche effettuate presso l'indirizzo dichiarato.
- Occorre distinguere tra un successivo cambio di residenza, soggetto alle regole temporali di efficacia previste dalla legge, e una difformità originaria tra indirizzo dichiarato e risultanze anagrafiche.
- Una notifica perfezionata mediante compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può essere valida se sono rispettate le condizioni della procedura e l'indirizzo utilizzato è quello fiscalmente indicato dal contribuente.
- Quando gli avvisi di accertamento presupposti sono stati validamente notificati, la successiva cartella esattoriale può essere impugnata soltanto per vizi propri e non, di regola, per contestare tardivamente la mancata o invalida notifica degli avvisi.
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