Cassazione Civile, Ordinanza n. 31305/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a VICI per gli anni 2009 e 2010, emessi in relazione a impianti di risalita gestiti in regime di concessione. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo nulli gli atti impositivi perché emanati dopo la rettifica della rendita catastale effettuata su iniziativa della contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 156, 161 e 330 c.p.c. e degli artt. 24, 111 e 113 Cost., lamentando che il giudice d’appello non aveva verificato che l’atto di appello non era mai stato notificato al difensore domiciliatario dell’appellato, con conseguente assenza di valida instaurazione del contraddittorio in secondo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che, nel processo tributario, l’appello deve essere notificato secondo le forme previste dal d.lgs. n. 546 del 1992 e poi depositato con l’osservanza delle formalità di legge, così da consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione e del passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso concreto, dagli atti acquisiti risultava che l’appello era stato solo depositato in segreteria, senza prova di notificazione né a mezzo ufficiale giudiziario, né per posta, né presso il difensore domiciliatario dell’ente. In presenza di inesistenza della notifica, la Corte ha affermato che deve presumersi la mancata conoscenza del giudizio da parte del contumace e grava sull’appellante l’onere di provare il contrario; in difetto, l’appello è inammissibile. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il processo non poteva proseguire e la sentenza di primo grado è divenuta definitiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società intimata; nessuna statuizione è stata adottata per il secondo grado, non essendovi stata difesa dell’ente in appello.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme dedotte a fondamento del vizio di nullità per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per irregolarità della notificazione dell’appello.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in relazione alla nullità della sentenza.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione dell’impugnazione presso il difensore domiciliatario.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale invocato dal ricorrente per la tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale invocato dal ricorrente.
art. 113 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale invocato dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto in cassazione, ossia nullità della sentenza per errori processuali.
art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Nel processo tributario la notificazione degli atti processuali, incluso l’appello, deve rispettare le forme previste dalla disciplina speciale e, in via generale, quelle del codice di procedura civile.
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Il deposito dell’atto notificato o della relativa prova è funzionale al controllo della rituale proposizione dell’impugnazione.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.
L’appello tributario deve essere proposto con le forme prescritte e depositato secondo le modalità stabilite per consentire il controllo del giudice sulla ritualità e tempestività dell’impugnazione.
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il termine di decadenza dall’impugnazione, la cui osservanza deve poter essere verificata tramite le formalità di deposito e notificazione.
In caso di appello inammissibile per inesistenza della notificazione e impossibilità di proseguire il processo, la cassazione avviene senza rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello deve essere notificato secondo le forme prescritte dalla disciplina speciale e del codice di procedura civile; il solo deposito dell’atto in segreteria non basta se non è provata la rituale notificazione alla controparte.
- Quando la notificazione dell’atto di appello sia inesistente, si presume la mancata conoscenza del processo da parte della parte rimasta contumace e grava sull’appellante l’onere di provare il contrario.
- L’assenza di valida notifica dell’appello determina l’inammissibilità dell’impugnazione; se la questione emerge in cassazione, la sentenza d’appello va cassata senza rinvio perché il processo non poteva proseguire.
- La disciplina del deposito dell’atto notificato nel contenzioso tributario è funzionale al controllo della tempestività dell’impugnazione e del rispetto del termine decadenziale, oltre che alla verifica del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
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