Cassazione Penale, Sentenza n. 6320/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ottenere la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dal 18/02/2020 al 04/09/2020, contro l'ordinanza di rigetto della Corte d'Appello di Palermo. Scotto era stato sottoposto a misura cautelare nell'ambito di un procedimento per associazione mafiosa (art. 416-bis e connessi) e altri reati; il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte della riparazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave e ha contestato che il silenzio all'interrogatorio e la valutazione delle frequentazioni con lo zio (esponente di Cosa Nostra) siano stati travisati. Inoltre ha dedotto che le dichiarazioni e i documenti prodotti in fase di interrogatorio dovevano essere valutati ai fini della revoca della cautela e della conseguente indennizzabilità della prosecuzione della detenzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la giudice della riparazione avesse correttamente valutato, con motivazione logica e coerente, che le frequenti e significative relazioni tra Antonino e lo zio Gaetano (esponente di rilievo della cosca) e la messa a disposizione per operazioni utili allo zio configuressero comportamenti idonei a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse. Tale condotta è stata considerata gravemente colposa e quindi ostativa al diritto all'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. Quanto alla censura sull'inutilizzo in fase precedente dell'interrogatorio e dei documenti acquisiti successivamente, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato che tale documentazione fosse già stata messa a disposizione del primo giudice, rendendo inammissibile la doglianza. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (pena completa della sentenza incompleta nel testo; esito: rigetto e condanna alle spese).
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione distinguendo ingiustizia sostanziale (proscioglimento per non aver commesso il fatto/analoga causa) e ingiustizia formale (mancata sussistenza dei presupposti di applicabilità della misura). La norma prevede l'impedimento alla riparazione se il richiedente ha concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.
Norma sui presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi, esigenze cautelari); la Corte valuta se la misura sia stata emessa o mantenuta in violazione di tali condizioni.
Rilevante ai fini della verifica della legittimità della misura cautelare; la sentenza richiama la necessità che sussistano le condizioni di applicabilità previste da questa disposizione.
art. 416-bis cod. pen. (reati contestati nel procedimento di merito)
Articolo richiamato per descrivere il tipo di imputazione a carico del ricorrente e del congiunto; rilevante per contestualizzare la gravità delle frequentazioni e il quadro indiziario che ha portato alla misura cautelare.
Massime di principio
- Per ottenere la riparazione ex art. 314 c.p.p. è necessario dimostrare non solo l'assenza della colpevolezza nella sentenza definitiva ma anche che il richiedente non abbia concorso con dolo o colpa grave a creare l'apparenza di responsabilità.
- La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto al giudizio di merito: non si accerta la responsabilità penale, ma se il comportamento del detenuto abbia contribuito a generare un quadro indiziario grave tale da legittimare la misura cautelare.
- Frequentazioni o rapporti con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, anche se parentali, possono integrare colpa grave se il giudice spiega perché tali contatti sono obiettivamente idonei a essere interpretati come indizi di complicità.
- Il silenzio o il non rispondere all'interrogatorio non costituiscono di per sé colpa grave; però, spiegazioni o documenti forniti successivamente che giustificano comportamenti possono avere efficacia solo se è provato che erano disponibili al giudice che manteneva la misura.
- Il ricorrente ha l'onere di provare che elementi o documenti invocati per giustificare la propria posizione fossero già a disposizione del giudice che ha adottato o mantenuto la misura, se intende censurare la protrazione ingiustificata della detenzione.
- In sede di riparazione il giudice deve motivare in modo specifico la connessione tra le condotte del richiedente e la percezione esterna di pericolosità/partecipazione agli illeciti; motivazioni adeguate e coerenti rendono difficilmente superabile il rigetto del ricorso.
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