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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6320/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ottenere la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dal 18/02/2020 al 04/09/2020, contro l'ordinanza di rigetto della Corte d'Appello di Palermo. Scotto era stato sottoposto a misura cautelare nell'ambito di un procedimento per associazione mafiosa (art. 416-bis e connessi) e altri reati; il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte della riparazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave e ha contestato che il silenzio all'interrogatorio e la valutazione delle frequentazioni con lo zio (esponente di Cosa Nostra) siano stati travisati. Inoltre ha dedotto che le dichiarazioni e i documenti prodotti in fase di interrogatorio dovevano essere valutati ai fini della revoca della cautela e della conseguente indennizzabilità della prosecuzione della detenzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la giudice della riparazione avesse correttamente valutato, con motivazione logica e coerente, che le frequenti e significative relazioni tra Antonino e lo zio Gaetano (esponente di rilievo della cosca) e la messa a disposizione per operazioni utili allo zio configuressero comportamenti idonei a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse. Tale condotta è stata considerata gravemente colposa e quindi ostativa al diritto all'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. Quanto alla censura sull'inutilizzo in fase precedente dell'interrogatorio e dei documenti acquisiti successivamente, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato che tale documentazione fosse già stata messa a disposizione del primo giudice, rendendo inammissibile la doglianza. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (pena completa della sentenza incompleta nel testo; esito: rigetto e condanna alle spese).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione distinguendo ingiustizia sostanziale (proscioglimento per non aver commesso il fatto/analoga causa) e ingiustizia formale (mancata sussistenza dei presupposti di applicabilità della misura). La norma prevede l'impedimento alla riparazione se il richiedente ha concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sui presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi, esigenze cautelari); la Corte valuta se la misura sia stata emessa o mantenuta in violazione di tali condizioni.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Rilevante ai fini della verifica della legittimità della misura cautelare; la sentenza richiama la necessità che sussistano le condizioni di applicabilità previste da questa disposizione.

  • art. 416-bis cod. pen. (reati contestati nel procedimento di merito)

    Articolo richiamato per descrivere il tipo di imputazione a carico del ricorrente e del congiunto; rilevante per contestualizzare la gravità delle frequentazioni e il quadro indiziario che ha portato alla misura cautelare.

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione ex art. 314 c.p.p. è necessario dimostrare non solo l'assenza della colpevolezza nella sentenza definitiva ma anche che il richiedente non abbia concorso con dolo o colpa grave a creare l'apparenza di responsabilità.
  • La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto al giudizio di merito: non si accerta la responsabilità penale, ma se il comportamento del detenuto abbia contribuito a generare un quadro indiziario grave tale da legittimare la misura cautelare.
  • Frequentazioni o rapporti con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, anche se parentali, possono integrare colpa grave se il giudice spiega perché tali contatti sono obiettivamente idonei a essere interpretati come indizi di complicità.
  • Il silenzio o il non rispondere all'interrogatorio non costituiscono di per sé colpa grave; però, spiegazioni o documenti forniti successivamente che giustificano comportamenti possono avere efficacia solo se è provato che erano disponibili al giudice che manteneva la misura.
  • Il ricorrente ha l'onere di provare che elementi o documenti invocati per giustificare la propria posizione fossero già a disposizione del giudice che ha adottato o mantenuto la misura, se intende censurare la protrazione ingiustificata della detenzione.
  • In sede di riparazione il giudice deve motivare in modo specifico la connessione tra le condotte del richiedente e la percezione esterna di pericolosità/partecipazione agli illeciti; motivazioni adeguate e coerenti rendono difficilmente superabile il rigetto del ricorso.

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