Sentenza del 26/02/2019 n. 8431 - Corte di Cassazione
Fallimento - Restituzione di somme ai soci - Versamenti in conto capitale e finanziamenti - Bancarotta fraudolenta o preferenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
V.E. ha impugnato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestando che il prelievo di 220.000 euro dal conto della società fosse una distrazione. Ha sostenuto che la somma costituiva la restituzione di finanziamenti precedentemente effettuati dai soci per acquistare merci e che, pertanto, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta preferenziale, sussistendo un credito dei soci verso la società. Ha inoltre censurato la valutazione delle prove, l'estensione dell'imputazione all'intero importo e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila e ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame. La Cassazione ha stabilito che la restituzione di versamenti effettuati dai soci in conto capitale integra, in linea generale, bancarotta fraudolenta per distrazione, perché tali versamenti non costituiscono crediti esigibili durante la vita della società. La restituzione di somme versate a titolo di mutuo, invece, può integrare bancarotta preferenziale, poiché si tratta di crediti liquidi ed esigibili. Nel caso concreto, la Corte d'appello non aveva adeguatamente verificato se i versamenti fossero realmente apporti in conto capitale oppure finanziamenti a breve termine; per tale vizio motivazionale è stato disposto il rinvio. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare le prove e la concreta natura delle somme, restando libero nella ricostruzione dei fatti ma vincolato ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
Bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta preferenziale
La qualificazione della condotta dipende dalla natura delle somme restituite: la restituzione di versamenti in conto capitale può costituire distrazione, mentre la restituzione di un finanziamento-mutuо può costituire pagamento preferenziale di un creditore.
Legge fallimentare, artt. 223 e 2626 c.c.
Bancarotta da reato societario e indebita restituzione dei conferimenti
La Corte esclude che i versamenti in conto capitale possano essere automaticamente qualificati come conferimenti ai fini dell'art. 2626 c.c.; un'interpretazione estensiva in malam partem non è consentita. La loro restituzione deve quindi essere valutata, ricorrendone i presupposti, come distrazione.
Indebita restituzione dei conferimenti
La norma riguarda i conferimenti imputati al capitale sociale e non si estende, per analogia sfavorevole all'imputato, ai versamenti in conto capitale iscritti in una distinta riserva.
Riduzione del capitale sociale
È richiamato in relazione alla diversa fattispecie della restituzione dei conferimenti e ai presupposti societari per la riduzione del capitale, ma non viene ritenuto applicabile per analogia ai versamenti in conto capitale.
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att., comma 1
Limiti di esposizione dei motivi del ricorso per cassazione
Il ricorso è esaminato nei limiti di sintesi e specificità richiesti dalla disposizione.
Massime di principio
- Per distinguere bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale occorre prima qualificare il rapporto tra socio e società: un versamento in conto capitale, destinato al patrimonio netto e al rischio d'impresa, non genera normalmente un credito esigibile durante la vita della società; la sua restituzione in situazione di dissesto può quindi integrare distrazione.
- Un versamento effettuato a titolo di mutuo o finanziamento, con obbligo di restituzione, genera invece un credito del socio. Il pagamento in favore del socio durante l'insolvenza può integrare bancarotta preferenziale, se sono presenti gli ulteriori presupposti del reato.
- Il nome utilizzato nelle delibere o nella contabilità non è decisivo. La natura del versamento va ricostruita principalmente attraverso la volontà delle parti, la concreta esecuzione del rapporto, la finalità dell'erogazione e gli interessi perseguiti; le scritture contabili e il bilancio costituiscono elementi importanti, ma non necessariamente determinanti.
- In caso di contestazione, il giudice deve esaminare specificamente la documentazione contabile, le delibere, i flussi finanziari, le scadenze eventualmente concordate e la destinazione delle somme, spiegando perché il versamento sia capitale di rischio oppure capitale di credito.
- La restituzione effettuata dall'amministratore a sé stesso non è automaticamente lecita per il solo fatto che egli sia socio-creditore: durante il dissesto deve essere verificata la natura del credito e il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori.
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