Cassazione Penale, Sentenza n. 29795/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione emesso dalla Procura generale in esecuzione di una precedente sentenza di condanna relativa a un abuso edilizio. Ha sostenuto di non essere la proprietaria originaria né l’autrice dell’abuso, di avere ricevuto in donazione il solo terreno su cui insisteva il manufatto, che non era stato menzionato nell’atto notarile, e di non essere dunque legittimata passiva dell’ordine. Ha inoltre dedotto che l’immobile sarebbe stato già acquisito al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, sicché l’ordine avrebbe dovuto essere rivolto al Comune. In via ulteriore, ha lamentato l’iniquità di porre a suo carico le spese della demolizione in assenza di consapevolezza dell’abusività del manufatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che l’ordine di demolizione ha natura ripristinatoria e può essere rivolto anche all’attuale proprietario del bene, ancorché estraneo alla realizzazione dell’abuso. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’acquisizione al patrimonio comunale e l’eventuale obbligo di sostenere le spese di demolizione non escludono la responsabilità sussidiaria del proprietario o avente causa. Inoltre, ha osservato che nel caso concreto non era stata neppure dimostrata documentalmente l’avvenuta acquisizione definitiva del manufatto al patrimonio comunale né la corrispondenza tra il bene acquisito e quello oggetto della condanna. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001
L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale ha natura dichiarativa per il manufatto abusivo e, per l’area ulteriore, natura parzialmente costitutiva; l’inottemperanza all’ordine di demolizione comporta la novazione dell’obbligo ripristinatorio in un obbligo di rimborso delle spese di demolizione d’ufficio.
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001
L’ordine di demolizione disposto dal giudice penale ha funzione ripristinatoria e natura di sanzione amministrativa non punitiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e alla somma equitativa in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura ripristinatoria e può produrre effetti anche nei confronti del soggetto che sia divenuto attuale proprietario del bene, pur non essendo autore dell’abuso.
- L’inottemperanza all’ordine di demolizione non elimina il dovere di ripristino, ma può trasformarlo in un obbligo di rimborsare all’amministrazione le spese sostenute per la demolizione d’ufficio, gravante sul responsabile o sul suo avente causa salvo diversa disposizione.
- L’attuale proprietario non può opporre utilmente la sola estraneità alla realizzazione dell’abuso o la mancata menzione del manufatto nell’atto di acquisto, dovendo verificare la liceità delle opere e non potendo avvantaggiarsi della propria ignoranza colpevole.
- Chi invoca l’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale deve fornire prova documentale dell’atto di acquisizione e della corrispondenza tra il bene acquisito e quello oggetto del provvedimento penale; in difetto, la censura è infondata.
- L’ordine di demolizione disposto dal giudice penale non è una pena in senso stretto, ma una misura amministrativa con funzione ripristinatoria, destinata a incidere su chiunque abbia un rapporto giuridico con il bene.
- In sede di ricorso per cassazione, la mancanza dei presupposti di fatto e di prova a sostegno della censura può condurre alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p.
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