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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8428/2020 del 30/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2008, riferito ad aree o spazi acquei e ormeggi nel porto di Talamone. La sentenza della CTP di Grosseto aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR di Firenze, con la sentenza impugnata, aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo non pertinente un precedente relativo all’Autorità portuale di Gioia Tauro, poiché nel porto di Talamone operava l’Autorità marittima dell’Ufficio circondariale di Porto Santo Stefano. La contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per carenza totale di motivazione in fatto e in diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione della legge n. 84/1994 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182/2003 in relazione alla legittimazione impositiva del Comune; 3) omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, concernente l’insufficiente motivazione dell’atto impositivo rispetto alla definizione dell’area tassata; 4) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla motivazione della delibera istitutiva della categoria tariffaria per spazi acquei o ormeggi e alla pretesa illegittima applicazione delle tariffe previste per campeggi e distributori di carburanti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha rilevato che la sentenza regionale non esponeva i fatti di causa, le ragioni della pretesa fiscale, il contenuto della decisione di primo grado né il motivo di appello; il richiamo al precedente relativo al porto di Gioia Tauro e la constatazione della diversa situazione di Talamone non consentivano di ricostruire il percorso logico della decisione né di controllare la pertinenza della distinzione. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Sussiste, dunque, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    La sentenza è nulla per motivazione apparente quando la giustificazione non consente di individuare la ratio decidendi e gli elementi che sostengono il convincimento del giudice; la mera insufficienza della motivazione non basta.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3).

    La mancanza dell’esposizione dei fatti comporta nullità quando impedisce di individuare gli elementi fattuali considerati e di comprendere la decisione; opera il principio di strumentalità delle forme, per cui la nullità non è dichiarabile se l’atto ha raggiunto il proprio scopo.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Va poi aggiunto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”.

    La decisione applica il requisito della concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della pronuncia anche alla sentenza tributaria: la sua omissione rileva come nullità quando rende non intelligibile la decisione o non permette di individuare i fatti assunti a fondamento.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    La nullità della sentenza ne comporta la cassazione (con assorbimento degli altri tre motivi) e il rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite.

    La nullità della sentenza per vizio di motivazione è fatta valere in sede di legittimità e, una volta accertata, comporta la cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e determina la nullità della sentenza, quando manca una spiegazione riferibile alla fattispecie concreta o quando le argomentazioni sono così contraddittorie, perplesse o incomprensibili da non consentire di riconoscere la ratio decidendi e di controllare il ragionamento del giudice.
  • La sentenza deve esporre i fatti e gli argomenti logici necessari a rendere intelligibile la decisione e a consentire il controllo del percorso deliberativo; l’omissione della ricostruzione dei fatti è causa di nullità quando impedisce di individuare gli elementi fattuali considerati o presupposti.
  • Il richiamo a un precedente giurisprudenziale non esonera il giudice dal rendere comprensibili la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo e la riconducibilità dei fatti al principio richiamato.
  • La nullità per carenza di motivazione va valutata in base al testo del provvedimento e non può fondarsi sulla mera insufficienza della motivazione rispetto alle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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