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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8432/2020 del 30/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge)

La controversia

Nel giudizio di separazione promosso da una moglie nei confronti del marito, con ordinanza del 15 luglio 2017 il Presidente del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell’art. 708, comma 3, c.p.c., aveva escluso un contributo al mantenimento della moglie, disposto a carico del marito un assegno mensile di 400 euro per ciascuno dei tre figli e il pagamento del 50% delle spese straordinarie, oltre a regolare le modalità di frequentazione paterna. La moglie aveva reclamato l’ordinanza; la Corte d’appello di Brescia, con decreto depositato il 12 febbraio 2018, aveva rigettato il reclamo e l’aveva condannata a pagare 2.225 euro di spese processuali, oltre al 15% per spese generali. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la moglie ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 739 c.p.c., sostenendo che le spese del reclamo, quale fase incidentale del procedimento di separazione, dovessero essere regolate nella sentenza conclusiva in base all’esito complessivo della lite, anziché con una pronuncia autonoma suscettibile di essere smentita dall’esito del merito. Ha inoltre contestato, ad colorandum, il rigetto del reclamo quanto al mantenimento, lamentando che la disparità reddituale fosse stata ritenuta insufficiente, ma tale doglianza non costituiva il motivo decisivo dell’impugnazione.

La decisione

La Corte ha preliminarmente chiarito che il decreto della Corte d’appello sul reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708, comma 3, c.p.c. non è, di regola, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., perché tali statuizioni sono provvisorie, strumentali e modificabili nel giudizio di merito. Il ricorso era tuttavia ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, autonomamente idonea ad acquistare autorità di giudicato. Ha quindi accolto l’unico motivo: poiché i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. sono emessi necessariamente in corso di causa e destinati a essere assorbiti dalla decisione definitiva, le spese della fase di reclamo non devono essere liquidate separatamente, ma regolate nella sentenza conclusiva tenendo conto dell’esito complessivo della lite e dello svolgimento delle singole fasi. La Corte ha cassato il decreto nella parte impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito revocando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del reclamo. Ha compensato integralmente le spese processuali, in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 708, comma 3, c.p.c.

    In particolare, la natura provvisoria dei provvedimenti in questione, destinati anch’essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa, e ad escludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato.

    Le spese del reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti adottati in corso di separazione non richiedono una liquidazione autonoma: devono essere regolate nella sentenza che definisce il giudizio, considerando l’esito complessivo della lite e lo svolgimento delle diverse fasi.

  • art. 91 c.p.c.

    In particolare, la natura provvisoria dei provvedimenti in questione, destinati anch’essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa, e ad escludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato.

    La regolazione delle spese della fase di reclamo, essendo questa inserita nel giudizio di separazione e dipendendo il suo esito da quello della controversia complessiva, va effettuata nella decisione conclusiva, non con una statuizione separata riferita al solo esito intermedio.

  • art. 739 c.p.c.

    La questione in esame ha dato origine ad orientamenti diversi in dottrina e nella giurisprudenza di merito, essendosi evidenziata da parte di alcuni la natura incidentale ed endoprocedimentale del reclamo, il quale costituisce una mera fase del procedimento di separazione e si conclude con un provvedimento destinato anch’esso a rimanere assorbito dalla sentenza pronunciata all’esito del giudizio, ed essendosi valorizzata da parte di altri la natura impugnatoria di tale rimedio, che si svolge dinanzi ad un giudice superiore e conduce ad un provvedimento che definisce il relativo procedimento.

    La Corte menziona l’art. 739 c.p.c. nel confronto tra i diversi inquadramenti del reclamo ex art. 708 c.p.c., ma fonda la decisione sulla natura incidentale e provvisoria del procedimento di reclamo nella separazione; il testo non enuncia una distinta regola interpretativa dell’art. 739 c.p.c.

  • art. 669-septies, comma 2, c.p.c.

    In particolare, la natura provvisoria dei provvedimenti in questione, destinati anch’essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa, e ad escludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato.

    La disciplina cautelare, che non impone una pronuncia immediata sulle spese quando il procedimento si svolge in corso di causa, offre un criterio applicabile anche al reclamo contro i provvedimenti temporanei della separazione: le spese vanno regolate con la decisione finale.

  • art. 669-octies, commi 7 e 8, c.p.c.

    Tali disposizioni, introdotte contestualmente dell’art. 669-octies, comma 8, trovano giustificazione proprio nell’ultrattività del provvedimento cautelare, che consente di evitare l’instaurazione del giudizio di merito al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese processuali, ove le parti siano disposte ad accontentarsi della decisione ottenuta ante causam; qualora invece il provvedimento cautelare sia emesso in corso di causa, non vi è necessità di una pronuncia immediata sulle spese del relativo procedimento, il quale s’innesta sul giudizio di merito come una fase incidentale e ne condivide normalmente la sorte, essendo il suo esito destinato a rimanere assorbito dalla pronuncia della sentenza definitiva, fatta eccezione per il caso in cui il giudizio principale si estingua.

    Nei procedimenti cautelari svolti in corso di causa non occorre una pronuncia immediata sulle spese, perché la fase incidentale condivide normalmente la sorte del giudizio principale; la Corte utilizza tale disciplina come riferimento per il reclamo ex art. 708 c.p.c.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., con la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, cassato il provvedimento impugnato, può decidere direttamente la causa nel merito e revocare la condanna alle spese.

Massime di principio

  • I provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal presidente del tribunale nella separazione personale, e il decreto che decide sul reclamo contro di essi, non sono di regola ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché hanno carattere interinale, provvisorio e strumentale, possono essere modificati o revocati nel giudizio di merito e sono destinati a essere assorbiti dalla decisione definitiva.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione contro il capo del decreto di reclamo che regola le spese processuali, poiché tale statuizione riguarda autonomi rapporti di debito e credito ed è idonea ad acquistare autorità di giudicato.
  • Le spese del procedimento di reclamo contro i provvedimenti ex art. 708, comma 3, c.p.c., essendo una fase incidentale necessariamente svolta in corso di causa, non devono essere liquidate separatamente: vanno regolate nella sentenza conclusiva del giudizio, in considerazione dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSeparazione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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