Cassazione Civile, Sentenza n. 8427/2020 del 30/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di una società cooperativa, di un avviso di accertamento Tarsu relativo all’anno 2008, concernente aree o spazi acquei/ormeggi nel porto di Talamone. La CTP di Grosseto aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR di Firenze, con sentenza n. 1390/2016 depositata il 1° agosto 2016, aveva accolto l’appello del Comune. La CTR aveva ritenuto non pertinente il precedente relativo all’Autorità portuale di Gioia Tauro, osservando che nel porto di Talamone non operava un’autorità portuale, ma l’Autorità marittima dell’Ufficio circondariale di Porto Santo Stefano. La contribuente ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per totale carenza di motivazione, in fatto e in diritto, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992; (2) violazione della L. n. 84/1994, art. 16, e del D.Lgs. n. 182/2003, artt. 2 e 3, in tema di legittimazione impositiva del Comune; (3) omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, con riferimento all’insufficiente motivazione dell’atto impositivo quanto all’individuazione dell’area tassata; (4) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla motivazione della delibera istitutiva della categoria tariffaria degli spazi acquei o ormeggi e alla commisurazione della tariffa prevista per campeggi e distributori di carburanti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha rilevato che la sentenza regionale non ricostruiva le ragioni della pretesa fiscale, non esponeva i fatti di causa né richiamava la decisione di primo grado e si limitava a escludere la pertinenza di un precedente relativo al porto di Gioia Tauro, senza rendere comprensibili l’oggetto della lite, le ragioni dell’appello e il percorso logico che giustificava la decisione. La motivazione, quindi, non consentiva di individuare la ratio decidendi né di controllare la riconducibilità dei fatti al principio giuridico richiamato, determinando la nullità della sentenza. La Corte ha cassato la decisione e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte infatti la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
La mancanza di motivazione che determina la nullità ricorre non solo quando la motivazione sia radicalmente assente, ma anche quando sia formulata in modo inconciliabile, perplesso o incomprensibile, così da non permettere di individuare la ragione della decisione.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3).
L’omessa o insufficiente esposizione dei fatti comporta nullità soltanto quando impedisce di comprendere gli elementi fattuali considerati e le ragioni della decisione; la nullità non va dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In ogni caso si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353-01).
La nullità per vizio motivazionale deve emergere dal testo della sentenza; non può essere fondata su una verifica esterna della sufficienza della motivazione rispetto alle risultanze probatorie.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3).
L’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione è richiesta in funzione della comprensibilità del provvedimento; la sua mancanza assume rilievo invalidante quando non consente di individuare gli elementi di fatto considerati.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando questa manchi radicalmente oppure, pur formalmente presente, sia talmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi.
- Il vizio motivazionale deve risultare dal testo del provvedimento; non può essere accertato attraverso una verifica esterna della sufficienza della motivazione rispetto alle prove acquisite.
- La motivazione per relationem a un precedente giurisprudenziale è legittima solo se consente di comprendere la fattispecie concreta, il percorso deliberativo del giudice e la riconducibilità dei fatti al principio richiamato.
- L’omessa esposizione dei fatti di causa determina nullità quando impedisce di comprendere quali elementi fattuali siano stati considerati e perché essi giustifichino la decisione; non è sufficiente, da sola, una carenza meramente formale se il provvedimento resta intelligibile e ha raggiunto il suo scopo.
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