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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8436/2020 del 30/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

La controversia

Proprietari di terreni e conduttori di aziende agricole nei comuni di Pinziano al Tagliamento, Spilimbergo e Maniago hanno chiesto al Tribunale superiore delle acque pubbliche l’annullamento del Piano di assetto idrogeologico dei quattro bacini, approvato con D.P.C.M. 20 novembre 2013 e pubblicato il 28 aprile 2014. Contestavano la metodologia di classificazione e perimetrazione delle aree, con particolare riferimento all’inclusione dei terreni nelle aree fluviali, nonché i termini di adozione e approvazione, la competenza dell’Autorità di bacino, l’asserita introduzione di nuove classificazioni, la valutazione del rischio e delle caratteristiche dei luoghi, la proporzionalità dei vincoli, l’inclusione delle cosiddette piarde insommergibili, la partecipazione procedimentale e la pretesa violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.S.A.P. n. 112 del 2008. Il T.S.A.P. ha respinto il ricorso. In Cassazione i ricorrenti principali hanno articolato undici motivi: i primi due denunciavano l’omessa pronuncia sull’inosservanza dei termini legali e sulla conseguente carenza di potere; i motivi dal terzo al nono contestavano, sotto profili di violazione di legge, motivazione e omesso esame, la classificazione delle aree fluviali e l’applicazione dei principi di precauzione e proporzionalità, la base tecnico-scientifica del Piano, la valutazione del rischio, la motivazione e l’inclusione delle piarde; il decimo denunciava la violazione del giudicato esterno; l’undicesimo la mancata partecipazione e l’omessa valutazione delle osservazioni. Le amministrazioni hanno proposto ricorso incidentale in due motivi: il primo deduceva che l’approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni avesse fatto venir meno l’interesse al ricorso; il secondo, subordinato, contestava il mancato riconoscimento della natura demaniale delle piarde insommergibili.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto la richiesta di riunione con altri ricorsi, rilevando la diversità del petitum e dello strumento di pianificazione impugnato. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi principali: l’omessa pronuncia del T.S.A.P. doveva essere fatta valere con il ricorso per rettificazione previsto dall’art. 204 del R.D. n. 1775 del 1933, non mediante ricorso per cassazione. Ha respinto nel merito il terzo motivo, riconoscendo che il D.P.C.M. consentiva la revisione e il perfezionamento dei criteri classificatori e che la classificazione più rigorosa, fondata su criteri tecnico-scientifici aggiornati e sul principio di precauzione, rientrava nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione; ha dichiarato inammissibili le ulteriori contestazioni dirette a ottenere una diversa valutazione tecnica dei luoghi. Ha rigettato il quarto motivo, rilevando che i principi di precauzione e proporzionalità trovavano fondamento nel quadro normativo richiamato e che il Piano era sorretto dalla relazione tecnica; il quinto, il sesto, l’ottavo e il nono motivo sono stati dichiarati inammissibili perché generici, ripetitivi o diretti a una rivalutazione del merito tecnico. Il settimo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato quanto alla contraddittorietà della motivazione e inammissibile nella parte restante. Il decimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorso non riproduceva in modo adeguato il contenuto complessivo della sentenza invocata come giudicato esterno e non dimostrava la connessione tra le statuizioni precedenti e il Piano impugnato. L’undicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile: la dedotta mancata partecipazione non era specificata, mentre i ricorrenti avevano partecipato alle conferenze; non era inoltre indicato il contenuto delle osservazioni asseritamente non valutate. Il primo motivo incidentale è stato rigettato: l’approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni non determina improcedibilità quando conferma e mantiene gli effetti degli atti impugnati. Il secondo motivo incidentale, subordinato all’accoglimento del nono motivo principale, è rimasto assorbito. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 204 R.D. n. 1775/1933

    avverso l’omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 204

    L’omessa pronuncia del T.S.A.P. su un capo della domanda deve essere fatta valere con il ricorso per rettificazione previsto dall’art. 204 del testo unico sulle acque, e non può essere convertita in un vizio denunciabile con ricorso per cassazione mediante la diversa formulazione dei motivi.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente la diversa prospettazione dei vizi secondo il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

    La diversa rubricazione dell’omessa pronuncia come violazione di legge o omesso esame non consente di superare l’individuazione del rimedio specifico stabilito per l’omessa pronuncia del T.S.A.P.

  • D.P.C.M. 29 settembre 1998

    Questa precisazione esclude la fondatezza del vizio di violazione di legge, formulato in relazione all’illegittimo discostarsi del piano dal proprio paradigma normativo di riferimento. Come adeguatamente argomentato nella sentenza impugnata, il P.A.I., all’interno delle finalità ed entro le prescrizioni del D.P.C.M. ha mutato in senso più rigoroso, la classificazione delle aree, coerentemente con la flessibilità ivi prevista e in ossequio ai principi sopra illustrati, di derivazione Eurounitaria.

    Il D.P.C.M. consente di rivedere e perfezionare criteri e classificazioni delle aree; l’amministrazione può quindi adottare una classificazione più rigorosa, purché resti entro le finalità e le prescrizioni del Piano e dia conto del fondamento tecnico della scelta.

  • principio di precauzione di derivazione eurounitaria

    E’ stato applicato, nel Piano, secondo una valutazione non censurabile, perchè fondata esclusivamente sul merito tecnico delle scelte, un criterio di classificazione delle aree fondato sul principio Eurounitario di precauzione proprio perchè ritenuto idoneo a dare “risposte univoche” (come richiesto dal D.P.C.M.) in termini di sicurezza in relazione “ai livelli di probabilità delle situazioni di pericolo”.

    In materia di pianificazione del rischio idrogeologico, il principio di precauzione può giustificare una classificazione maggiormente cautelativa quando essa si fondi su valutazioni tecniche coerenti con le finalità di sicurezza e con i criteri consentiti dalla disciplina di riferimento; la Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale non altrimenti censurabile.

  • art. 204 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

    L’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale.

    La Cassazione può interpretare direttamente il giudicato esterno, ma il ricorrente deve riprodurne nel ricorso il contenuto rilevante, richiamando congiuntamente motivazione e dispositivo; la sola indicazione del dispositivo non basta a consentire la verifica del comando giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo previsto nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ove dovuto.

    Il rigetto dei ricorsi comporta l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il T.S.A.P. omette di pronunciare su un capo autonomo della domanda, il rimedio è il ricorso per rettificazione previsto dall’art. 204 del R.D. n. 1775 del 1933; non è sufficiente prospettare l’omissione in Cassazione come violazione di legge o omesso esame.
  • La flessibilità prevista dalla disciplina di pianificazione idrogeologica consente all’autorità competente di rivedere e perfezionare classificazioni e criteri di perimetrazione, anche in senso più rigoroso, se la scelta è coerente con le finalità del Piano e sorretta da adeguato fondamento tecnico-scientifico.
  • Il principio di precauzione può fondare classificazioni cautelative di aree esposte a rischio idrogeologico, anche in presenza di incertezza prognostica, purché la valutazione tecnica sia ricondotta ai criteri e agli obiettivi normativi di sicurezza; la contestazione della diversa valutazione dei dati tecnici non consente, da sola, il riesame del merito amministrativo in Cassazione.
  • La censura di omesso esame di caratteristiche dei luoghi o di difetto istruttorio deve indicare specificamente i fatti e gli elementi alternativi trascurati, nonché la loro decisività; deduzioni generiche o dirette a proporre una diversa valutazione tecnica sono inammissibili.
  • Chi invoca la violazione di un giudicato esterno deve riprodurne nel ricorso per cassazione il contenuto rilevante, comprendendo motivazione e dispositivo, e dimostrare in modo specifico la relazione tra la statuizione precedente e l’atto successivamente impugnato.
  • L’approvazione di un piano successivo non fa venir meno l’interesse a impugnare gli atti e i vincoli precedenti quando li confermi e ne mantenga gli effetti; l’improcedibilità può configurarsi se l’approvazione modifica i vincoli in modo da far cessare gli effetti contestati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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