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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8426/2020 del 30/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento Tarsu relativo all’anno 2008, impugnato dal titolare di una ditta individuale. La Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1393/2016 depositata il 1° agosto 2016, aveva invece accolto l’appello del Comune. La CTR aveva osservato che nel porto di Talamone non operava un’autorità portuale, ma l’Autorità marittima dell’Ufficio circondariale di Porto Santo Stefano, e aveva ritenuto perciò non pertinente un precedente relativo all’Autorità portuale di Gioia Tauro. Il contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione in fatto e in diritto, in relazione alle disposizioni sulla motivazione delle sentenze e all’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992; 2) violazione della L. n. 84/1994 e del D.Lgs. n. 182/2003 in tema di legittimazione impositiva del Comune; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo all’insufficiente motivazione dell’atto amministrativo quanto all’area assoggettata a tassazione; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla motivazione della delibera istitutiva della categoria tariffaria per spazi acquei o ormeggi e all’applicazione della tariffa prevista per campeggi e distributori di carburanti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente. La decisione impugnata non ricostruiva i fatti, non illustrava le ragioni della pretesa fiscale né richiamava la sentenza di primo grado, e si limitava a escludere la pertinenza di un precedente senza spiegare in modo intelligibile il rapporto tra quel precedente e la concreta controversia. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Sussiste, dunque, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del- semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014).

    La sentenza è nulla per motivazione apparente quando le ragioni esposte, pur formalmente presenti, non sono collegate alla fattispecie concreta o sono incomprensibili al punto da non rendere identificabile la ratio decidendi e impossibile il controllo di legittimità. Non basta invece un mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Va poi aggiunto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3)

    La carenza espositiva determina nullità solo se impedisce di individuare i fatti considerati e di comprendere le ragioni della decisione; in applicazione del principio di strumentalità delle forme, la nullità è esclusa quando l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente e ne determina la nullità quando, pur formalmente esistente, sia disancorata dalla fattispecie concreta o talmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi e di sottoporre a controllo il percorso decisionale.
  • La motivazione per relationem a un precedente giurisprudenziale è idonea solo se consente di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo del giudice e la riconducibilità dei fatti al principio richiamato; in mancanza di tali requisiti minimi, ricorre la nullità per carenza di motivazione.
  • L’esposizione dei fatti di causa è funzionale all’intelligibilità della decisione: la sua mancanza comporta nullità quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti e comprendere le ragioni poste a fondamento del decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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