Cassazione Civile, Sentenza n. 8433/2020 del 30/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concorrente)
La controversia
La società attrice, operante nella produzione e commercializzazione di cosmetici e profumeria, aveva commissionato nel 2005 a uno studio professionale la progettazione dei propri negozi; il progetto di concept store fu realizzato nel 2006, dietro compenso di 70.000 euro per il progetto generale e di 12.000 euro per l’applicazione a ciascun punto vendita. Nel 2013 la società convenne una concorrente, attiva dal 2009, chiedendo l’accertamento della violazione dei diritti d’autore sul progetto d’interni e della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c., con inibitoria e risarcimento. Contestava la ripresa della combinazione degli elementi caratterizzanti i negozi, nonché l’imitazione di ulteriori iniziative commerciali. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa, nell’ottobre 2015 aveva accolto le domande autorale e di concorrenza parassitaria, respingendo quelle per imitazione confusoria e appropriazione di pregi; aveva inibito l’utilizzazione del progetto, fissato una penale di 10.000 euro per ciascun negozio non adeguato oltre sessanta giorni dalla notifica e liquidato il danno in 716.250 euro. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 26 marzo 2018, aveva prorogato a 150 giorni il termine per la rimozione degli allestimenti e respinto nel resto l’appello principale e quello incidentale. La società convenuta ha proposto dodici motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti in appello; 2) difetto di legittimazione attiva della committente; 3) insussistenza di un progetto d’arredo sufficientemente definito e tutelabile come opera dell’architettura; 4) necessità di qualificare il concept store come opera di design, soggetta al requisito del valore artistico; 5) mancanza del carattere creativo; 6) violazione dell’onere della prova sulla creatività; 7) insussistenza della contraffazione per le differenze tra gli allestimenti; 8) motivazione apparente sulla concorrenza parassitaria; 9) omessa pronuncia sui fatti e sulle eccezioni diretti a escluderne i presupposti; 10) violazione dell’art. 2598 c.c. per mancato accertamento degli elementi costitutivi; 11) errati criteri di liquidazione equitativa del danno da lucro cessante, in particolare per aver assunto come base il compenso pagato al progettista e moltiplicato tale importo per dieci; 12) motivazione apparente sulla liquidazione. La società titolare dei diritti ha proposto ricorso incidentale, denunciando la mancata declaratoria d’inammissibilità per difetto di specificità del motivo d’appello sulla concorrenza parassitaria.
La decisione
La Cassazione ha respinto i motivi principali da uno a sette. Ha confermato che la committente, in forza del contratto d’opera intellettuale e in assenza di patto contrario, era titolare in via esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dell’opera; ha inoltre ritenuto infondata la censura sulle produzioni documentali, dichiarando la doglianza in parte inammissibile per difetto di autosufficienza. Ha considerato inammissibili, perché dirette a contestare valutazioni di fatto sulla consistenza creativa, le censure terza e quinta; ha respinto la quarta, affermando che un progetto unitario di arredamento d’interni può essere tutelato come opera dell’architettura senza che gli elementi siano incorporati inscindibilmente nell’immobile e senza il requisito del valore artistico previsto per il design industriale. Ha respinto la sesta, ritenendo che non fosse stato dimostrato dalla convenuta che allestimenti similari fossero anteriori al progetto del 2006, e la settima, poiché la contraffazione può sussistere anche in presenza di differenze di dettaglio quando i tratti essenziali dell’opera protetta si ripetono nell’opera successiva. Ha respinto il ricorso incidentale: non vi era omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità dell’appello e la censura d’appello risultava sufficientemente specifica. Ha invece accolto i motivi ottavo, nono e decimo sulla concorrenza parassitaria, rilevando che la Corte territoriale aveva affermato l’illecito con motivazione generica, senza verificare puntualmente l’originalità delle iniziative asseritamente imitate né gli elementi di sistematicità, durata e immediatezza dell’imitazione, e senza specificare adeguatamente gli atti contestati. Ha accolto anche l’undicesimo motivo sul danno: la liquidazione di 700.000 euro, ottenuta moltiplicando per dieci il compenso di 70.000 euro pagato al progettista, non era fondata su una base di calcolo pertinente né su un moltiplicatore adeguatamente giustificato. Il dodicesimo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2, n. 5 L. 22 aprile 1941, n. 633
in tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sè definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5, n. 2 L.A. (“i disegni e le opere dell’architettura”), non rilevando il requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell’arredamento di interni, purchè si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell’autore.
Un progetto d’interni è tutelabile come opera dell’architettura se presenta un’organizzazione unitaria, identificabile e visivamente apprezzabile, espressione di scelte originali dell’autore. Non è necessario che gli arredi siano incorporati inscindibilmente nell’immobile, né che i singoli elementi siano di per sé nuovi o non comuni; occorre che la loro combinazione originale non sia imposta da esigenze tecnico-funzionali.
art. 2, n. 10 L. 22 aprile 1941, n. 633
Tuttavia, quando il legislatore ha voluto riservare la tutela autorale soltanto ad una fascia elevata di creatività, in correlazione alla specifica destinazione dell’opera dell’ingegno al mercato, lo ha indicato espressamente, come ad es. ha fatto per le opere del disegno industriale, per le quali l’art. 2, n. 10 L.A. richiede sia il “carattere creativo” sia il “valore artistico”.
Il requisito aggiuntivo del valore artistico si applica alle opere del disegno industriale previste dall’art. 2, n. 10, e non può essere esteso al progetto unitario d’arredamento d’interni tutelabile quale opera dell’architettura ai sensi dell’art. 2, n. 5.
art. 110 L. 22 aprile 1941, n. 633
Peraltro, l’art. 110 L.A., in ordine alla necessità di prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione, non opera nelle azioni promosse dal titolare del diritto autorale contro i terzi che abbiano utilizzato illecitamente l’opera
La regola della prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione non opera quando il titolare agisce contro un terzo che abbia sfruttato illecitamente l’opera, senza vantare un titolo concorrente sul medesimo diritto.
art. 2598, n. 3 c.c.
la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598 c.c., n. 3, consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicchè, ove si sia correttamente escluso nell’elemento dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dello stesso art. 2598 c.c., n. 1), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale
La concorrenza parassitaria richiede l’imitazione sistematica di rilevanti iniziative imprenditoriali altrui, non la mera somiglianza dei prodotti. Il giudice deve indicare puntualmente le iniziative imitate e valutare la sistematicità e la durata dell’imitazione, nonché il grado di adozione e sfruttamento, anche integrale o immediato.
art. 12 L. 22 aprile 1941, n. 633
Ora, si ha violazione dell’esclusiva non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto), ma anche quando vi sia contraffazione dell’opera precedente, contraffazione implicante delle differenze oltre che delle somiglianze (Cass. 12314/2015; Cass. 804/2016); quando si tratta di valutare se c’è o meno contraffazione non è determinante, per negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio, rilevando solo che i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore siano riconoscibili nell’opera successiva (Cass. n. 7077/90).
La violazione del diritto esclusivo può configurarsi anche senza riproduzione integrale: le differenze di dettaglio non escludono la contraffazione se nell’opera successiva sono riconoscibili i tratti essenziali dell’opera anteriore.
art. 1226 c.c.
In tema di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum” (Cass. 2327/2018).
La liquidazione equitativa deve indicare, almeno sommariamente, i criteri e gli elementi utilizzati per determinare il quantum. Il criterio prescelto deve essere pertinente al caso concreto e non manifestamente incongruo, contraddittorio o sproporzionato.
art. 158, comma 2, L. 22 aprile 1941, n. 633
In effetti la valutazione equitativa non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Caas. 13153/2017; Cass. 12318/2010).
Nella liquidazione equitativa del danno da violazione del diritto d’autore, il giudice deve esporre criteri non manifestamente incongrui o contraddittori. Nel caso concreto, non era adeguato assumere come base il compenso pagato al progettista, invece della somma che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere per ottenere i diritti, né applicare un moltiplicatore privo di giustificazione.
artt. 342 e 434 c.p.c.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 27199/2017) ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
L’atto d’appello deve individuare chiaramente i punti della decisione contestati e le relative ragioni, confutando l’argomentazione del primo giudice; non sono però richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
Massime di principio
- Un progetto d’arredamento d’interni è tutelabile come opera dell’architettura quando costituisce una composizione unitaria, definita e visivamente apprezzabile, riconducibile alle scelte personali dell’autore e non imposta da vincoli tecnico-funzionali. La protezione riguarda l’organizzazione complessiva dello spazio e non richiede che gli elementi d’arredo siano singolarmente originali o incorporati nell’immobile.
- Per la tutela autorale è sufficiente un apporto creativo anche minimo, purché si traduca in una forma espressiva compiuta e identificabile; non è tutelata l’idea in sé. La consistenza concreta della creatività costituisce apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione nei limiti propri dei vizi di motivazione.
- La titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dell’opera realizzata su commissione spetta, salvo patto contrario, al committente quando il contratto d’opera intellettuale impegna l’autore a svolgere l’attività creativa affinché il committente possa sfruttarne economicamente i risultati; all’autore restano i diritti morali.
- La prova scritta richiesta per la trasmissione dei diritti di utilizzazione non è necessaria quando il titolare agisce contro un terzo che abbia sfruttato illecitamente l’opera e non vanti un titolo concorrente sul diritto.
- La contraffazione può ricorrere anche in assenza di copia integrale: occorre valutare se i tratti essenziali e l’organizzazione individualizzante dell’opera protetta siano riconoscibili nell’opera successiva. Differenze meramente secondarie non escludono l’illecito quando non derivino da un autonomo apporto creativo.
- La concorrenza sleale parassitaria richiede l’imitazione sistematica di rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente, distinta dall’imitazione servile dei prodotti. La decisione deve individuare le iniziative asseritamente imitate e accertare puntualmente le modalità, la sistematicità, la durata e la prossimità temporale dell’imitazione; formule generiche o la sola somiglianza complessiva non bastano.
- La liquidazione equitativa del danno deve esplicitare criteri ed elementi di calcolo pertinenti al caso concreto. Nel danno da sfruttamento non autorizzato di un’opera, non è sufficiente assumere come base il compenso corrisposto dal titolare all’autore e applicarvi un moltiplicatore non giustificato: occorre ancorare la stima al valore economico dell’autorizzazione o dello sfruttamento illecito.
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