Cassazione Penale, Ordinanza n. 09472/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma; dal testo non emerge il titolo del reato presupposto, ma emerge solo che l'impugnazione verteva sul diniego della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo in sostanza che la causa di non punibilità avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso concreto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'abitualità della condotta, desunta dai numerosi e gravi precedenti, anche della stessa indole, a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta sia abituale; l'abitualità può desumersi da numerosi e gravi precedenti, anche della stessa indole, a carico dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con l'abitualità della condotta, che può essere desunta anche dalla presenza di numerosi e gravi precedenti specifici o della stessa indole.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare il diniego della particolare tenuità del fatto senza confrontarsi con la ratio della decisione di merito può essere dichiarato aspecifico e manifestamente infondato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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