Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26071/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Il socio accomandante aveva convenuto in giudizio la società e la socia accomandataria/amministratrice lamentando, in sintesi, che per più esercizi non gli fossero stati comunicati i bilanci annuali, che parte dei corrispettivi sociali non fosse stata contabilizzata e che vi fossero state condotte gestorie opache in relazione all'acquisto e all'utilizzo di un'apparecchiatura necessaria per l'attività della società. Chiedeva la revoca dell'amministratrice per giusta causa ai sensi dell'art. 2259, comma 3, c.c. e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo, tra l'altro, che la comunicazione dei bilanci non richiedesse iniziativa del socio accomandante e che comunque non risultasse impedito il controllo contabile; il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi, deducendo: 1) violazione dell'art. 2320, comma 3, c.c. e dell'art. 1375 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto legittima l'omessa comunicazione dei bilanci in assenza di richiesta del socio; 2) violazione delle norme sul diritto di controllo e sull'esibizione documentale, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per non avere la società reso disponibili i documenti necessari ad accertare le asserite mancate contabilizzazioni; 3) violazione delle norme sulle spese di lite per la liquidazione del compenso in favore della difesa comune delle due resistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la lettura dell'art. 2320, comma 3, c.c. data dalla Corte d'appello: la comunicazione annuale del bilancio ai soci accomandanti costituisce un obbligo autonomo dell'amministratore e non presuppone una richiesta del socio. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché generico e volto a una rivalutazione del materiale istruttorio, nonché non sindacabile in cassazione nella parte in cui attaccava la valutazione discrezionale delle prove; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame limitatamente al principio affermato sul diritto alla comunicazione annuale del bilancio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2320, comma 3, c.c.

    "hanno diritto di aver comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società"

    La disposizione distingue il diritto alla comunicazione annuale del bilancio dal distinto diritto di controllo; la comunicazione è un obbligo doveroso dell'amministratore e non richiede una specifica richiesta del socio accomandante.

  • art. 2259, comma 3, c.c.

    È richiamato quale base della domanda di revoca dell'amministratore per giusta causa, ma la decisione di legittimità si concentra sulla violazione dell'obbligo di comunicazione del bilancio.

  • art. 1375 c.c.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della violazione dei doveri di buona fede nella gestione sociale, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ordine di esibizione documentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e tendente a una rivalutazione del merito.

  • art. 2711 c.c.

    È menzionato come base dell'istanza di esibizione della documentazione societaria/fiscale, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura relativa alla valutazione delle prove è stata reputata non scrutinabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale con cui sono stati denunciati i primi e terzo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato nel terzo motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nella società in accomandita semplice il diritto dell'accomandante di "avere comunicazione annuale del bilancio" è distinto dal successivo diritto di controllo sull'esattezza del bilancio: la comunicazione periodica è un obbligo autonomo dell'amministratore e non richiede una richiesta preventiva del socio.
  • L'omessa comunicazione del bilancio ai soci accomandanti integra una violazione del dovere gestorio dell'accomandatario e non può essere neutralizzata sostenendo che il bilancio si consolidi per la sola sua predisposizione o presentazione interna.
  • Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento dell'utilità degli ordini di esibizione non sono ammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o sono formulate in modo generico.
  • L'esercizio del potere del giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti rientra nella valutazione discrezionale del merito e non è di regola sindacabile come violazione di legge in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriPartecipazioni socialiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.