Cassazione Penale, Ordinanza n. 11019/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato in concorso. Deduceva due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto la prima doglianza infondata perché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici richiesti dall'art. 131-bis c.p. e aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa; la seconda doglianza è stata giudicata inammissibile perché meramente riproduttiva delle stesse critiche già formulate in appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la valutazione di merito sulla non concedibilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. era congruamente motivata; dall'altro, che il secondo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello e si limitava a reiterare le doglianze già respinte, difettando della necessaria critica argomentata richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nel reato per la contestazione del fatto
norma incriminatrice del furto contestato
aggravante del furto contestata
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, valutate secondo gli indici dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione
richiamato quale attenuante non riconosciuta in fatto, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione d'appello
criteri direttivi richiamati per valutare modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto a sostegno della richiesta
la mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la coesistenza di due condizioni: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; non basta il rilievo di uno solo degli indici valutativi, ma occorre una verifica complessiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le stesse doglianze già formulate in appello: il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, indicando specificamente errori di diritto e carenze fattuali rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca la funzione tipica dell'impugnazione, cioè la critica argomentata del provvedimento, e il motivo si risolve in una censura generica o reiterativa priva di reale confronto con le ragioni decisive della decisione.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla non concedibilità dell'art. 131-bis c.p., se sorretto da motivazione coerente e riferita agli indici normativi, non è censurabile in cassazione con mere contestazioni assertive o apodittiche.
Come è indicizzato
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