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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49708/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 671 c.p.p.) avverso il rigetto dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze: 1) Corte d'appello di Napoli 24/10/2017 (associazione mafiosa, associazione dedita al narcotraffico e reati di detenzione e spaccio) e 2) Tribunale di Torre Annunziata 21/01/2019 (porto illegale di arma da fuoco e lesioni). Il ricorrente sosteneva che, eliminata la detenzione interrotta dal 2006 al 2017, sussisteva contiguità temporale e che l'appartenenza all'associazione mafiosa fungeva da "collante" per far ritenere un medesimo disegno criminoso, avendo inoltre pronunciato frasi minacciose e avuto collaborazione di altri affiliati nell'episodio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché sollecita valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità. Ha confermato le argomentazioni del Tribunale di Torre Annunziata che ha escluso la continuazione sulla base di: rilevante intervallo temporale tra le condotte, diversa natura e modalità esecutive dei reati, estemporaneità della condotta relativa alle lesioni/porto d'armi e la carcerazione intermedia con integrale espiazione della pena. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione richiede un "medesimo" disegno criminoso, con programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali; la semplice appartenenza a un'associazione mafiosa o la mera analogia dei reati non bastano a provare la continuazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    i fatti siano riferibili ad un "medesimo" disegno criminoso; "anche in tempi diversi"

    La Corte interpreta l'art. 81 come richiedente un disegno originario e unitario: non basta la generica propensione a delinquere o l'analogia dei reati; occorre che i reati successivi fossero almeno delineati nelle loro linee essenziali al momento del primo. La distanza temporale può essere indizio negativo della continuità.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come motivo di impugnazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sollecita valutazioni di merito e non violazioni di legge evidenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della statuizione sulle spese e della condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende per impugnazione irrituale; applicata dalla Corte in caso di ricorso inammissibile e manifestamente infondato.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 28659/2017 e altre)

    Richiamati principi giurisprudenziali che elencano gli indicatori della continuazione (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione iniziale). La Corte li applica per escludere la continuazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81 cod. pen. richiede un "medesimo" disegno criminoso iniziale: è necessaria una programmazione almeno in linee essenziali dei reati successivi al momento del primo reato.
  • Indicatori utili per valutare la continuazione: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spaziale e temporale, modalità esecutive simili, sistematicità, abitudini programmate di vita e prova che i reati successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
  • La mera appartenenza a un'associazione mafiosa o la somiglianza formale dei reati non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione; serve prova che l'appartenenza abbia concretamente costituito il mezzo o il collante di un disegno unitario preordinato.
  • La lunga distanza temporale tra i reati e periodi di detenzione interposti rappresentano elementi fortemente negativi per il riconoscimento della continuazione, benché la detenzione non escluda automaticamente la continuità se vi sono chiari indici contrari.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina i fatti valutando ex novo: il ricorso che si limiti a contestare apprezzamenti di merito del giudice dell'esecuzione senza mostrare manifesta illogicità è inammissibile.
  • Ricorsi manifestamente infondati o irrituali possono comportare condanne alle spese e somme alla cassa delle ammende; conviene valutare attentamente il fondamento giuridico prima di proporre impugnazioni che investono questioni di fatto.

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