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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31354/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva avviato un pignoramento presso terzi nei confronti del proprio debitore, indicando tra i terzi pignorati anche un ente ospedaliero. Poiché il terzo non aveva reso la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., il giudice dell’esecuzione aveva disposto un ordine di notifica di un atto integrativo del pignoramento e, successivamente, aveva emesso ordinanza di assegnazione sulla base della ficta confessio ex art. 548 c.p.c. Il terzo pignorato aveva quindi proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che il rapporto di lavoro dedotto dal creditore era cessato da tempo e che, quindi, non esisteva alcun credito pignorabile. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato l’ordinanza di assegnazione. In cassazione il creditore ha dedotto violazione degli artt. 548, 553 e 617 c.p.c., sostenendo che l’opposizione del terzo era inammissibile perché non riguardava vizi propri dell’ordinanza di assegnazione e mirava solo a contestare, tardivamente, l’esistenza del rapporto di credito già coperto dalla ficta confessio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del creditore. Ha affermato che, nel caso concreto, l’originario pignoramento era generico e che l’ordinanza di assegnazione era stata emessa sulla base di un meccanismo procedurale anomalo, ma ha soprattutto rilevato che il terzo pignorato non aveva dedotto un errore scusabile o sopravvenuta incolpevole conoscenza tale da giustificare la revoca della dichiarazione di quantità e la contestazione dell’ordinanza di assegnazione. Poiché l’opposizione ex art. 617 c.p.c. era stata fondata soltanto sulla negazione tardiva dell’esistenza del rapporto di lavoro, senza far valere vizi propri dell’ordinanza e senza i presupposti per rimettere in discussione la ficta confessio, la Corte ha cassato la sentenza del tribunale e, decidendo nel merito, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato. Ha inoltre condannato il terzo alle spese del merito e del giudizio di legittimità, compensando le spese nei confronti del debitore rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    la dichiarazione del terzo è l’adempimento tipico richiesto nel pignoramento presso terzi; la sua mancata resa attiva il meccanismo previsto dalla disciplina del pignoramento presso terzi.

  • art. 548 c.p.c.

    comma 1; comma 2; comma 3; ultimo comma

    la ficta confessio opera solo se l’allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del credito; la mancata comparizione del terzo e la mancata dichiarazione possono condurre alla non contestazione, ma il creditore non può essere onerato di adempimenti estranei alla legge; l’opposizione del terzo richiede presupposti coerenti con la disciplina dell’ordinanza di assegnazione.

  • art. 553 c.p.c.

    l’ordinanza di assegnazione viene emessa all’esito del pignoramento presso terzi e, una volta formatisi i presupposti processuali, consolida l’assegnazione del credito.

  • art. 617 c.p.c.

    l’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile solo se investe vizi propri dell’atto esecutivo o presupposti specifici contestabili; non può essere usata per una contestazione meramente tardiva e di merito dell’esistenza del credito, in assenza di un errore scusabile o di altri presupposti idonei a rimettere in discussione la dichiarazione resa o la ficta confessio.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato per la rinnovazione della notificazione del ricorso all’intimato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2917 c.c.

    richiamato incidentalmente in relazione agli effetti temporali dell’atto integrativo del pignoramento, che comunque non trova base normativa.

  • art. 486 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità per il creditore di chiedere l’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, il meccanismo della ficta confessio può operare solo se l’atto di pignoramento consente l’esatta e specifica identificazione del credito e del rapporto da cui esso deriva; se la pretesa del creditore è allegata in modo generico, la mera mancata dichiarazione del terzo non basta a fondare automaticamente l’assegnazione.
  • L’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di assegnazione è ammissibile quando investe vizi propri dell’atto o del procedimento, ma non quando serve soltanto a contestare tardivamente, sul merito, l’esistenza del rapporto di credito ormai non più contestabile per effetto della condotta processuale tenuta.
  • La revoca o la contestazione della dichiarazione di quantità resa dal terzo può rilevare solo in presenza di un errore di fatto sopravvenuto e incolpevolmente ignorato; in difetto di tale presupposto, l’inerzia del terzo nel procedimento esecutivo preclude la rimessione in discussione dell’assegnazione.
  • In caso di accoglimento del ricorso per cassazione su questione meramente rescindente e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e definire direttamente il merito dichiarando inammissibile l’opposizione proposta.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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