Cassazione Civile, Ordinanza n. 24761/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione urgente di terreni siti nel Comune di Oliveto Citra per la realizzazione di una strada (fondo valle Sele), seguita dalla mancata emanazione del decreto definitivo di esproprio nei termini di legge. I proprietari hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita dei fondi e dalla compromissione dell’utilizzo delle residue porzioni e delle sorgenti termali esistenti sui terreni. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima l’occupazione dal 28.2.1989 e condannato in solido i convenuti al risarcimento; la Corte d’appello ha ridotto del 10% gli importi riconosciuti, ritenendo non considerata in primo grado la presenza di un conduttore sul fondo, e ha rigettato altre eccezioni, tra cui quella di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo del Ministero. In Cassazione il Ministero ha proposto otto motivi, in sintesi: (1) giudicato/litispendenza e ne bis in idem; (2)-(4) omessa pronuncia su varie eccezioni e censure, tra cui identità soggettiva, litispendenza e critica alla CTU; (5) erronea esclusione dei vantaggi per le aree residue; (6) mancata pronuncia sulla data di stima dei cespiti e sull’indennità di occupazione; (7) omessa pronuncia sulla necessità di espungere dal thema decidendum alcuni suoli appresi in base a un diverso progetto; (8) difetto di legittimazione passiva del Ministero per effetto dell’art. 8 della convenzione di concessione. Il Consorzio ha proposto motivi sostanzialmente sovrapponibili ai primi sette. I proprietari/espropriati hanno proposto ricorso incidentale contro l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo del Ministero e contro la riduzione del danno del 10%, contestando sia il criterio di liquidazione sia la presunta presenza di un conduttore (profilo, però, non risultante dalla sentenza).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale del Consorzio per difetto di autosufficienza e specificità, ritenendo non dimostrata la dedotta copertura del giudicato; ha inoltre ritenuto assorbito il secondo motivo connesso. Ha respinto come infondato il motivo incidentale dei proprietari sull’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo del Ministero, affermando il principio di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva del coobbligato solidale quando l’impugnazione principale rimetta in discussione l’assetto di interessi risultante dalla sentenza. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità i motivi relativi alla critica della CTU e ai vantaggi delle aree residue; ha ritenuto infondate le censure sulla data di stima dei cespiti, perché la Corte d’appello aveva effettivamente motivato sul punto, e ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo incidentale dei proprietari per acquiescenza sul quantum. Ha invece accolto il settimo motivo del ricorso principale e del Consorzio, per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’esclusione dal giudizio dei suoli appresi in esecuzione di un progetto diverso da quello oggetto del parallelo giudizio amministrativo. Ha accolto anche l’ottavo motivo del ricorso principale, affermando che, nella speciale concessione traslativa ex art. 81 l. n. 219/1981, la responsabilità verso i terzi per gli atti ablatori e per i danni da occupazione illegittima grava sul concessionario e non sull’amministrazione concedente; ciò rendeva fondato il motivo sulla legittimazione passiva del Ministero. Infine, ha accolto il terzo motivo incidentale dei proprietari limitatamente alla doglianza sulla quantificazione della riduzione del 10%: la Corte d’appello aveva sì motivato la riduzione, ma senza esplicitare i parametri concretamente utilizzati. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, limitatamente ai profili accolti.
Norme richiamate
Il giudicato esterno può essere invocato solo se la parte deduce e riproduce in modo specifico il contenuto della decisione passata in giudicato; inoltre, il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto al medesimo oggetto e non opera per fatti giuridici successivi e non ancora deducibili.
La censura di omessa pronuncia è fondata solo se il motivo o l’eccezione risultano realmente non esaminati; nel caso concreto alcune doglianze sono state ritenute infondate perché la Corte d’appello si era in realtà pronunciata, altre invece fondate per reale omissione.
La litispendenza può essere eccepita solo se persistono fino alla decisione i presupposti di identità e pendenza dei giudizi; se l’altro processo è già definito, l’eccezione non è più configurabile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione la specificità dell’allegazione richiede di indicare in modo puntuale gli atti e i contenuti rilevanti, specie quando si lamenta omessa pronuncia o si invoca il giudicato.
L’interesse all’impugnazione incidentale tardiva del coobbligato solidale sorge quando l’impugnazione principale possa modificare l’assetto di interessi determinato dalla sentenza, anche se la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza.
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, per effetto dell’interesse all’impugnazione, quando il gravame principale rimette in discussione l’esito della decisione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella critica alla consulenza tecnica, senza che la Corte di cassazione abbia accolto la censura sul punto.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella critica alla consulenza tecnica, senza specifico accoglimento della censura.
La parte che allega determinati fatti deve provarli; la Corte ha respinto le censure che miravano a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, salvo il profilo in cui mancava l’indicazione del criterio di riduzione del danno.
Richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare la valutazione del danno, ma la Corte ha accolto la censura solo quanto alla mancata esplicitazione dei parametri di riduzione.
art. 8 della convenzione stipulata in data 15.9.1982 tra il Ministero e il consorzio concessionario Co.Infra, e successivi atti aggiuntivi
È stata ritenuta non idonea, nel caso concreto, a escludere la legittimazione passiva del Ministero rispetto alla pretesa risarcitoria derivante dagli atti ablatori e dall’occupazione illegittima, alla luce della disciplina speciale dell’art. 81 l. n. 219/1981.
"Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario..."
La norma configura una speciale concessione traslativa: l’ente concessionario compie in nome proprio tutte le operazioni necessarie, anche quelle pubblicistiche, e risponde direttamente verso i terzi dei danni derivanti dall’opera e dagli atti ablatori posti in essere; la responsabilità dell’amministrazione concedente rileva solo nei rapporti interni di rivalsa.
Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria, senza autonoma incidenza sul merito della decisione.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva del coobbligato solidale è ammissibile quando il ricorso principale di un altro condebitore rimetta in discussione l’assetto di interessi risultante dalla sentenza, poiché l’accoglimento del gravame principale può incidere sul diritto di regresso e sulla ripartizione della soccombenza.
- Il giudicato esterno deve essere dedotto con assoluta specificità nel ricorso per cassazione; chi lo invoca deve riprodurre il contenuto rilevante della decisione passata in giudicato e dimostrare l’identità del petitum e della causa petendi, non essendo sufficiente un richiamo generico a precedenti controversie.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto al medesimo oggetto e alle questioni già proponibili al tempo del primo giudizio; non si estende ai fatti giuridici sopravvenuti che non potevano ancora essere fatti valere.
- La censura di omessa pronuncia è fondata solo se il giudice di merito non abbia affatto esaminato il motivo o l’eccezione; se la decisione contiene anche un esame sintetico o assorbente della questione, la doglianza è infondata.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo puntuale il contenuto dei motivi di appello o degli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di individuare con precisione la questione denunciata.
- Le censure che mirano a una nuova valutazione del merito, delle risultanze peritali o delle prove sono inammissibili in cassazione, salvo il caso di totale omissione di pronuncia o di motivazione solo apparente.
- Nella speciale concessione traslativa prevista dalla normativa sull’edilizia straordinaria, la responsabilità verso i terzi per gli atti ablatori e per l’occupazione illegittima grava direttamente sul concessionario che agisce in nome proprio, mentre l’amministrazione concedente resta estranea verso l’esterno salvo i rapporti interni.
- Quando il giudice d’appello riduce il risarcimento o l’indennizzo applicando un criterio percentuale, deve esplicitare i parametri concreti utilizzati; un richiamo generico a "parametri di riferimento" non consente il controllo sulla correttezza della quantificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24733/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24734/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24735/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24739/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24742/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2025 del 08/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →