Cassazione Penale, Sentenza n. 28566/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza di condanna in contumacia emessa dalla Corte di appello di Napoli il 15/05/2007 per reati edilizi e connessi. La ricorrente deduceva una "nuova prova" consistente nell'attestazione del Comune di Monte di Procida secondo cui il manufatto non era condonabile e che quindi la sospensione disposta nel corso del giudizio per consentire la procedura di condono era errata, con conseguente maturazione della prescrizione dei reati. Contestava anche il travisamento della prova rispetto alla sospensione del procedimento, la mancata valutazione della novità della prova e sosteneva che l'istanza di revisione non dovesse essere considerata una impugnazione tardiva in violazione degli artt. 630 e 631 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sospensione del procedimento fosse stata chiesta dalla difesa e pertanto, anche senza provvedimento formale, i termini di prescrizione erano sospesi a seguito del rinvio connesso alla paventata adesione al condono. La circostanza che il condono non sia poi stato attivato o che l'opera fosse incondonabile non altera tale statuizione; di conseguenza l'attestazione comunale non ha valore di prova nuova idonea a rimettere in discussione il giudicato ed è stata interpretata come un tentativo tardivo di riesame del giudicato. Tutti i restanti motivi sono stati assorbiti dall'inammissibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per carattere meramente dilatorio/avventato del ricorso.
Norme richiamate
Fondamento per la condanna della parte al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione temeraria o dilatoria; applicata discrezionalmente per sanzionare la presentazione di un ricorso avventato.
Norma menzionata dalla ricorrente in relazione ai presunti vizi procedurali; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta né che l'istanza di revisione fosse assimilabile all'impugnazione tardiva per i profili evocati.
Richiamata dalla ricorrente assieme all'art. 630; la Corte territoriale e la Corte suprema non hanno ritenuto fondata la censura relativa all'errata qualificazione dell'istanza di revisione come impugnazione tardiva.
art. 6 CEDU (diritto a un processo equo, termine ragionevole)
Richiamato a supporto dell'esigenza di reprimere impugnazioni palesemente dilatorie che incidono sull'esercizio del diritto a una decisione entro un termine ragionevole; motivazione della sanzione per responsabilità processuale.
Legge n. 47/1985 (art. 20 lett. c) )
Norma tra quelle richiamate a titolo di incolpazione nella sentenza di condanna originaria; il processo e gli accertamenti sulla condonabilità erano già oggetto del giudizio di merito.
Legge n. 64/1964 (artt. 17 e 20)
Norme richiamate tra le fattispecie contestate nella sentenza di condanna; la valutazione sulla natura e condonabilità delle violazioni edilizie rientrava nell'accertamento consolidato del giudicato.
D.Lgs. 490/1999 (art. 163)
Norma richiamata tra le fattispecie contestate nella sentenza di condanna; non rilevante ai fini della rinnovazione probatoria poiché la questione era già sostanzialmente decisa nel giudicato.
Codice penale (art. 734 e altre norme penali richiamate)
Riferimenti alle norme penali oggetto della condanna originaria; non sono determinanti per l'ammissione della revisione una volta che il giudicato è stato ritenuto immune alla prova proposta come "nuova".
Massime di principio
- Se la sospensione del processo è stata richiesta dalla difesa per il possibile esercizio di una procedura (es. condono), i termini di prescrizione si sospendono anche se la procedura non si concretizza; la mancata attivazione successiva non rende la sospensione inefficace.
- Una certificazione o documento che semplicemente conferma circostanze già comprese nell'addebito consolidato non è prova "nuova" ai fini della revisione e non può essere usato per rimettere in discussione il giudicato.
- L'istanza di revisione non può essere utilizzata come impugnazione tardiva mascherata: se la domanda mira a rimettere in discussione fatti e valutazioni già decisi costituisce motivo di inammissibilità.
- Le richieste di revisione palesemente dilatorie o infondate possono comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e l'obbligo di rifondere le spese processuali.
- Nella valutazione della novità della prova rileva non solo la provenienza temporale del documento, ma soprattutto se il contenuto attiene a fatti o deduzioni già esaminati e decisi nel giudizio di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28544/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28545/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28549/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28551/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →