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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25626/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per la percezione del reddito di cittadinanza ottenuto mediante domanda nella quale non aveva dichiarato di essere sottoposto, al momento della richiesta, a misura cautelare personale. Con il primo motivo ha sostenuto, richiamando un precedente di legittimità, che l'omessa comunicazione relativa a misure cautelari non integrerebbe il reato perché opererebbe un effetto sospensivo automatico del beneficio, con conseguente irrilevanza penale del fatto. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la condotta contestata ricade nel comma 1 dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, poiché l'omessa indicazione della sottoposizione, già in atto al momento della domanda, a misura cautelare personale integra l'omissione di un'informazione dovuta ed essenziale ai fini del riconoscimento del beneficio. Ha inoltre escluso la pertinenza del precedente invocato dalla difesa, poiché riferito alla diversa ipotesi di sopravvenienza della misura cautelare dopo l'erogazione del beneficio. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto non censurabile in cassazione la motivazione della sentenza di merito sulla non concedibilità dell'art. 131-bis c.p., fondata sugli ingenti importi indebitamente percepiti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26

    "chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute"; "L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio... è punita"

    La Corte ha distinto due autonome ipotesi incriminatrici: il comma 1 riguarda la fase genetica della richiesta del beneficio e punisce anche l'omissione di informazioni dovute se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o superiore al dovuto; il comma 2 riguarda la fase successiva all'ottenimento e la mancata comunicazione di variazioni rilevanti.

  • art. 3, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    È richiamato come norma che disciplina il beneficio del reddito di cittadinanza e i termini degli obblighi informativi e di aggiornamento.

  • art. 7-ter, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    È richiamato come disposizione speciale riferita all'ipotesi, diversa dal caso deciso, di sopravvenuta sottoposizione a misura cautelare del beneficiario o richiedente, con sospensione automatica del beneficio.

  • art. 2, lett. c-bis, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    È indicato come norma che considera la sottoposizione a misura cautelare personale condizione ostativa al riconoscimento del beneficio.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte afferma che il diniego della particolare tenuità del fatto, motivato dalla rilevanza economica delle somme indebitamente percepite, non è utilmente censurabile in cassazione quando fondato su apprezzamenti di fatto congruamente motivati.

  • art. 620 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel procedimento per indebita percezione del reddito di cittadinanza, l'omessa indicazione, nella domanda iniziale, di una condizione personale ostativa già esistente al momento della richiesta integra l'omissione di un'informazione dovuta rilevante ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, quando sia funzionale a conseguire un beneficio non spettante o superiore a quello dovuto.
  • Il comma 1 e il comma 2 dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 presidiano momenti diversi della vicenda del beneficio: il primo la fase genetica dell'accesso, il secondo la fase successiva di mantenimento e aggiornamento. Le due ipotesi non sono sovrapponibili e non possono essere confuse con il regime speciale previsto per eventi sopravvenuti.
  • Il richiamo a precedenti che escludono la rilevanza penale dell'omessa comunicazione di eventi sopravvenuti non è pertinente quando la contestazione riguardi una falsa o incompleta autodichiarazione resa sin dall'origine per ottenere il beneficio.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione; quando il giudice di merito valorizza l'entità delle somme indebitamente percepite, la doglianza non è ammissibile se mira a una rivisitazione del fatto.
  • In presenza di doppia conforme di merito e di un chiaro dato letterale della norma incriminatrice, la censura che ne contrapponga una lettura diversa è destinata a essere respinta se non scalfisce l'accertamento dell'omissione rilevante.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiReati tributari
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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