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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35023/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Bologna, con sentenza del 19 settembre 2023, per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975; la Corte d’appello, il 21 gennaio 2026, aveva dichiarato non doversi procedere per il distinto reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna. Con il primo motivo, anche mediante memoria depositata il 30 giugno 2026, la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, presso un ente o un’associazione da individuare. Contestava inoltre il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo denunciava la mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale per il reato commesso l’11 luglio 2020 sarebbe scaduto prima della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. La censura sulla sostituzione della pena è stata respinta: la richiesta, formulata genericamente e soltanto in via subordinata nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, non era stata inserita negli originari motivi d’appello né specificamente proposta con motivi nuovi; era quindi intempestiva e priva di specificità, anche perché non si confrontava con le ragioni del rigetto espresse dal Tribunale. La censura relativa all’art. 131-bis c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte d’appello aveva dato una risposta adeguata, coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento della lieve entità del porto abusivo di un’arma impropria impedisce l’esclusione della punibilità per particolare tenuità. Anche la doglianza sulla prescrizione è stata respinta: per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020 la prescrizione opera fino alla sentenza, mentre successivamente opera il regime di improcedibilità; nel giudizio d’appello il termine transitorio applicabile era di tre anni e non era decorso alla data della pronuncia impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

    Nel caso esaminato, il mancato riconoscimento della lieve entità del porto abusivo di un’arma impropria precludeva l’esclusione della punibilità per particolare tenuità.

  • art. 131-bis c.p.

    il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

    Per il porto abusivo di un’arma impropria, se non è riconosciuta la lieve entità, non può essere dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 582 c.p.

    in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 19 settembre 2023, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.

    La sentenza d’appello aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni personali; tale statuizione è riportata come antecedente processuale e non costituisce oggetto di accoglimento del ricorso.

  • art. 5 l. 134/2021

    per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020 la disciplina della prescrizione opera fino alla pronuncia della sentenza e, dopo di questa, si applica il regime della improcedibilità che, considerata la norma transitoria di cui all’art. 5 l. 134 del 2021, per il giudizio di appello prevede un termine di 3 anni che il 26 gennaio 2026, data della pronuncia impugnata, non era decorso

    Per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, dopo la pronuncia della sentenza non opera più la prescrizione ma il regime di improcedibilità; in appello, in base alla disciplina transitoria, il termine era di tre anni e non risultava decorso.

Massime di principio

  • Una richiesta di sostituzione della pena formulata soltanto genericamente e in via subordinata nella memoria di replica alle conclusioni del pubblico ministero, senza essere stata proposta nei motivi d’appello né specificamente dedotta con motivi nuovi, è tardiva e inammissibile; è inoltre carente di specificità se non si confronta con le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento del rigetto.
  • Nel porto abusivo di un’arma impropria, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisce di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
  • Per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, la prescrizione opera fino alla pronuncia della sentenza; dopo tale momento opera il regime dell’improcedibilità. In appello, il termine transitorio di improcedibilità è di tre anni.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiArmiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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