Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17482/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestata per essere stata valutata dal giudice di primo grado con argomentazione apodittica e basata su mere congetture; 2) vizio di motivazione per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con dedotta mancata valutazione del concreto rischio di recidiva e del positivo comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti riguardano punti già decisi con la pronuncia rescindente (sentenza n. 28361/2024) relativa all'annullamento parziale con rinvio. La Corte ha richiamato il principio per cui l'annullamento parziale con rinvio produce giudicato sulle parti non annullate e che la valutazione di quali siano i "punti" irrevocabili spetta al giudice di legittimità rescindente; ha inoltre osservato che i motivi del ricorso odierno sono reiterativi e non affrontano specificamente la motivazione già esaminata, risultando inammissibili per difetto di specificità estrinseca. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'aggravante "metodo mafioso"; la Corte territoriale aveva ritenuto integrata l'aggravante anche come "manifestazione" di metodo mafioso, e la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la manifestazione del carattere mafioso può suffire a integrare l'aggravante

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante contestata al ricorrente in relazione al reato di estorsione; il ricorrente ha censurato la motivazione che la riteneva sussistente, ma la Cassazione ha ritenuto la questione già definita nella pronuncia rescindente

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come limite all'ammissibilità del ricorso: il ricorso è inammissibile se proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 628, comma 2, ovvero quando i motivi vertono su punti già decisi dalla pronuncia rescindente

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alla declaratoria di quali parti della sentenza siano divenute irrevocabili; la Corte osserva che la mancata dichiarazione in dispositivo non impedisce di individuare, tramite lettura della sentenza rescindente, le parti passate in giudicato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintesi del ricorso; il ricorso era redatto conformemente alle prescrizioni ma i motivi sono stati comunque ritenuti inammissibili per ragioni sostanziali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'imposizione delle spese e del versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato equitativamente in euro 3.000 il versamento

  • artt. 110, 56-629 e 416-bis.1 cod. pen. (citazione processuale)

    Richiamati come norme penali relative ai reati per i quali si era originariamente proceduto (concorso di persone nel reato, tentato estorsione e relative aggravanti); la decisione di merito aveva confermato alcune condanne e assolto sul capo 1

Massime di principio

  • Un annullamento parziale con rinvio forma giudicato (irripetibilità) sulle parti e sui "punti" non annullati: non si possono riproporre in Cassazione gli stessi rilievi già esaminati e dichiarati non fondati dalla pronuncia rescindente.
  • Per essere ammissibile un motivo in Cassazione dopo un rinvio bisogna confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione della pronuncia rescindente; censure meramente reiterative o non confrontate sono inammissibili per difetto di specificità estrinseca.
  • La Corte di legittimità può, anche in assenza di una declaratoria formale nel dispositivo, individuare quali parti della sentenza di rinvio sono passate in giudicato leggendo la sua precedente pronuncia.
  • La qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" può essere sostenuta dalla "manifestazione" dell'essere mafioso (comportamenti e modalità tali da evocare il metodo mafioso), non richiedendo necessariamente l'effettiva appartenenza associativa, salvo diversità interpretative giurisprudenziali; pertanto l'argomentazione sulla sussistenza dell'aggravante deve confrontarsi con i parametri giurisprudenziali applicati dalla Corte territoriale.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.; questo impone attenzione strategica prima di proporre ricorsi reiterativi o manifestamente infondati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.