Cassazione Penale, Sentenza n. 17482/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestata per essere stata valutata dal giudice di primo grado con argomentazione apodittica e basata su mere congetture; 2) vizio di motivazione per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con dedotta mancata valutazione del concreto rischio di recidiva e del positivo comportamento processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti riguardano punti già decisi con la pronuncia rescindente (sentenza n. 28361/2024) relativa all'annullamento parziale con rinvio. La Corte ha richiamato il principio per cui l'annullamento parziale con rinvio produce giudicato sulle parti non annullate e che la valutazione di quali siano i "punti" irrevocabili spetta al giudice di legittimità rescindente; ha inoltre osservato che i motivi del ricorso odierno sono reiterativi e non affrontano specificamente la motivazione già esaminata, risultando inammissibili per difetto di specificità estrinseca. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'aggravante "metodo mafioso"; la Corte territoriale aveva ritenuto integrata l'aggravante anche come "manifestazione" di metodo mafioso, e la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la manifestazione del carattere mafioso può suffire a integrare l'aggravante
Circostanza aggravante contestata al ricorrente in relazione al reato di estorsione; il ricorrente ha censurato la motivazione che la riteneva sussistente, ma la Cassazione ha ritenuto la questione già definita nella pronuncia rescindente
art. 628, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come limite all'ammissibilità del ricorso: il ricorso è inammissibile se proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 628, comma 2, ovvero quando i motivi vertono su punti già decisi dalla pronuncia rescindente
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alla declaratoria di quali parti della sentenza siano divenute irrevocabili; la Corte osserva che la mancata dichiarazione in dispositivo non impedisce di individuare, tramite lettura della sentenza rescindente, le parti passate in giudicato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi del ricorso; il ricorso era redatto conformemente alle prescrizioni ma i motivi sono stati comunque ritenuti inammissibili per ragioni sostanziali
Applicata per l'imposizione delle spese e del versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato equitativamente in euro 3.000 il versamento
artt. 110, 56-629 e 416-bis.1 cod. pen. (citazione processuale)
Richiamati come norme penali relative ai reati per i quali si era originariamente proceduto (concorso di persone nel reato, tentato estorsione e relative aggravanti); la decisione di merito aveva confermato alcune condanne e assolto sul capo 1
Massime di principio
- Un annullamento parziale con rinvio forma giudicato (irripetibilità) sulle parti e sui "punti" non annullati: non si possono riproporre in Cassazione gli stessi rilievi già esaminati e dichiarati non fondati dalla pronuncia rescindente.
- Per essere ammissibile un motivo in Cassazione dopo un rinvio bisogna confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione della pronuncia rescindente; censure meramente reiterative o non confrontate sono inammissibili per difetto di specificità estrinseca.
- La Corte di legittimità può, anche in assenza di una declaratoria formale nel dispositivo, individuare quali parti della sentenza di rinvio sono passate in giudicato leggendo la sua precedente pronuncia.
- La qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" può essere sostenuta dalla "manifestazione" dell'essere mafioso (comportamenti e modalità tali da evocare il metodo mafioso), non richiedendo necessariamente l'effettiva appartenenza associativa, salvo diversità interpretative giurisprudenziali; pertanto l'argomentazione sulla sussistenza dell'aggravante deve confrontarsi con i parametri giurisprudenziali applicati dalla Corte territoriale.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.; questo impone attenzione strategica prima di proporre ricorsi reiterativi o manifestamente infondati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17539/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17388/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17389/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17390/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17392/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17394/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →