Cassazione Civile, Sentenza n. 2324/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 508/2011 e, in cassazione, censuravano la Corte d'appello per aver individuato come data di notificazione del decreto quella risultante dal bollo postale sul plico anziché una diversa data di consegna indicata sull'avviso di ricevimento; contestavano altresì l'assorbimento delle domande e delle eccezioni (comprese quelle riconvenzionali) a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la tardività dell'opposizione per mancata prova della tempestiva consegna dell'avviso di ricevimento: l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e prova privilegiata, contestabile solo con querela di falso; in mancanza dell'indicazione della data di consegna sull'avviso, si applica il quarto comma dell'art. 4 della L. 890/1982 e la data si desume dal bollo postale. Perciò non è stata provata la tempestività dell'opposizione e la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità e assorbito le questioni di merito e le domande riconvenzionali. Condanna dei ricorrenti alle spese e possibile obbligo aggiuntivo di versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n.228/2012).
Norme richiamate
Principio dell'onere della prova: chi intende far valere un fatto ha l'onere di provarlo; i ricorrenti non hanno assolto l'onere di provare la tempestiva consegna dell'atto
Termini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo: la Corte ha accertato la violazione dei termini previsti e conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva
Disposizioni sull'avviso di ricevimento per le notificazioni: l'avviso è parte integrante della relazione di notificazione e prova la consegna
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce
Norma applicata testualmente: se l'avviso di ricevimento non riporta la data di consegna o è incerta, la data utile per i termini si desume dal bollo postale; la contestazione dell'avviso richiede la querela di falso
Regolamento CE 1393/2007, art. 14
Norme comunitarie sul servizio di documenti giudiziari: richiamato quale riferimento alla disciplina della notificazione cross-border; non ha prevalso rispetto alle regole probatorie interne in tema di avviso di ricevimento
L'avviso di ricevimento è atto pubblico e fa piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute; tale efficacia probatoria giustifica l'onere di querela di falso per contestare la data ivi indicata
Norma richiamata in relazione alla pronuncia sull'inammissibilità dell'opposizione: ove l'opposizione sia inammissibile per tardività, non si apre la cognizione di merito e non possono essere esaminate domande o eccezioni
Principio della decisione in base alla domanda e alle relative eccezioni: richiamato nel contesto dell'impossibilità di esaminare questioni di merito dopo l'accertamento di inammissibilità
Prevede l'obbligo, in caso di rigetto integrale del ricorso, del versamento da parte del ricorrente di un contributo unificato aggiuntivo pari a quello ordinariamente dovuto per l'impugnazione; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per tale pagamento
Massime di principio
- La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna e con l'avviso di ricevimento: l'avviso di ricevimento ha efficacia di atto pubblico e prova privilegiata, contestabile solo con querela di falso
- Se l'avviso di ricevimento non indica la data di consegna o la data è incerta, per calcolare i termini si assume la data del bollo postale apposto dall'ufficio postale sull'avviso, ai sensi dell'art. 4 L. 890/1982
- Chi pretende l'esistenza o la tempestività di una notificazione deve assolvere il relativo onere probatorio (il notificante deve produrre l'avviso di ricevimento); se il destinatario intende provare la data, la busta timbrata può essere utile per stabilire il limite inferiore temporale
- La sola produzione del timbro postale sul plico può legittimare il giudice a ritenere tardiva una opposizione quando l'avviso di ricevimento non attesti la data di consegna
- La contestazione del contenuto dell'avviso di ricevimento (es. omissione della data o falsa indicazione) richiede la querela di falso; senza tale strumento probatorio la prova privilegiata dell'avviso resta incontestata
- Se l'opposizione a decreto ingiuntivo è dichiarata inammissibile per tardività non si apre la fase di cognizione: domande riconvenzionali o eccezioni di merito vengono assorbite e non possono essere valutate
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