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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04081/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il privato aveva convenuto una società chiedendo l’adempimento dell’obbligo, assunto in una scrittura privata costitutiva di servitù di elettrodotto, di interrare alcuni cavidotti, nonché il pagamento di una penale di euro 50.000. La società aveva eccepito di non essere più legittimata passivamente per avere ceduto impianti e linee elettriche a un terzo. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato, rilevando altresì profili di incompatibilità tra domanda di adempimento e domanda di penale e ritenendo non scrutinabile la domanda modificata in appello. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 163, comma 2, n. 3, c.p.c., per asserita erronea qualificazione della domanda e della pretesa risarcitoria/penale; 2) violazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso l’ammissibilità della modifica della domanda in appello, richiamando la giurisprudenza sulle domande modificate; 3) ulteriore violazione dell’art. 345 c.p.c. perché la domanda di interramento dei cavi e/o di pagamento della somma di euro 50.000 sarebbe stata una mera variazione quantitativa, fondata sugli stessi fatti e diritti e quindi non nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la carenza di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché i motivi ruotavano tutti sulla medesima questione ma il ricorrente non aveva riprodotto né specificamente indicato negli atti di merito il contenuto della domanda di primo grado e di quella proposta in appello. Ciò impediva di verificare se in appello vi fosse stata una modifica ammissibile del petitum, puramente quantitativa e non idonea ad alterare i termini sostanziali della controversia. La Corte ha inoltre osservato che il richiamo alla sentenza n. 12310/2015 era inconferente, perché quella pronuncia riguarda la modificabilità delle domande nelle fasi introduttive del processo e non la mutatio in appello. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 163, comma 2, n. 3, c.p.c.

    Viene evocato dal ricorrente per contestare la qualificazione della domanda; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    È la norma invocata per sostenere l’ammissibilità o meno della modifica della domanda in appello; la Corte ribadisce che il divieto riguarda le domande nuove, cioè ulteriori o aggiuntive, non le domande modificate in senso non sostanzialmente alterativo, ma non può verificarne l’applicazione in concreto per mancanza di specifica riproduzione degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti come violazioni di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte deve riprodurre il contenuto rilevante degli atti e documenti su cui fonda le censure e segnalarne specificamente la presenza nel fascicolo di merito.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Può concorrere a soddisfare l’autosufficienza mediante indicazioni idonee a identificare la fase del processo di merito in cui gli atti e documenti sono stati prodotti o formati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto da tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure dipendono dalla comparazione tra domanda di primo grado e domanda di appello, ma il ricorrente non trascrive o non indica specificamente gli atti processuali necessari a consentire il controllo della Corte.
  • L’onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. richiede non solo il riferimento ai documenti o agli atti rilevanti, ma anche la loro puntuale localizzazione nel fascicolo di merito.
  • In appello sono precluse le domande nuove, cioè ulteriori o aggiuntive rispetto a quella originaria; sono invece astrattamente ammissibili le domande modificate che non introducono un diverso fatto costitutivo e non alterano in modo sostanziale il thema decidendum, né comprimono il contraddittorio.
  • Il richiamo a precedenti sulla modificabilità della domanda deve essere pertinente al momento processuale considerato: le regole sulle domande introdotte dopo gli atti iniziali non si sovrappongono automaticamente al regime della modificazione della domanda in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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