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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31713/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cintura era stato dichiarato colpevole di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose. In cassazione l'imputato deduceva: (i) insufficienza e contraddittorietà della prova (mancanza di elementi che lo collegassero alla guida del furgone, assenza di denuncia/querela della persona offesa, assenza di esami papillari, video o testimonianze, discutibilità dell'elemento dello scontrino e del motore caldo); (ii) mancata prova che la forzatura fosse opera sua; (iii) eccezione, in seguito alla riforma normativa, del difetto di querela come condizione di procedibilità per il reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso sul terzo motivo: alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia) e delle successive disposizioni che ne hanno differito l'entrata in vigore, il reato di cui all'art. 625 n.2 c.p. è divenuto procedibile a querela. Non risultando dagli atti alcuna querela della persona offesa e non essendo pervenuta alla Corte la querela richiesta alla Procura entro il termine indicato, la Corte ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma sull'elemento soggettivo dell'evento tentato (tentativo); richiamata dalla difesa nella censura sull'errata valutazione degli elementi costitutivi del tentativo.

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto; richiamata unitamente all'art.56 per contestare la qualificazione e la prova del reato di tentato furto.

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    Furto aggravato dalla violenza sulle cose: la Corte ha ritenuto che, in base alla riforma (d.lgs. n.150/2022), tale fattispecie sia diventata procedibile a querela, con conseguente condizione di procedibilità mancata nel caso concreto.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione a presunti vizi di motivazione della sentenza di merito; la censura riguardava la presunta assenza o apparente motivazione rispetto alle argomentazioni difensive.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per i limiti di cui sono recepibili i motivi di cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti consentiti dall'articolo citato.

  • d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia), art. 99-bis e art. 2 lett. i)

    La riforma ha introdotto modifiche alla procedibilità di alcuni reati, rendendo il furto aggravato dalla violenza sulle cose procedibile a querela; la Corte ha applicato tale modifica per dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n.162 (c.d. decreto rave) e L. 30 dicembre 2022, n.199

    Provvedimenti che hanno differito l'entrata in vigore della riforma; richiamati per la corretta determinazione dei termini di applicazione delle nuove norme.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e art. 94 d.lgs. n.150/22, comma 2

    Norme procedurali sul trattamento del ricorso senza udienza con conclusioni scritte; la causa è stata trattata secondo tale procedimento.

Massime di principio

  • Dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) molte fattispecie di furto aggravato (es. art.625 n.2 c.p.) sono divenute procedibili a querela: l'assenza della querela impedisce l'esercizio dell'azione penale e può determinare l'annullamento della condanna.
  • La verifica dell'esistenza della querela è un adempimento necessario; i giudici di legittimità possono ordinare la richiesta degli atti alla Procura e dichiarare improcedibile l'azione se la querela non risulta depositata nei termini indicati.
  • La rilevazione di un vizio procedurale (difetto di querela) prevale sulla valutazione sul merito delle prove: se sussiste, il giudizio penale viene estinto senza che si entri nel merito delle argomentazioni probatorie.
  • La difesa può sollevare in cassazione, se non inammissibile, la questione della procedibilità per difetto di querela; tale eccezione può portare alla riforma dell'intera vicenda processuale anche dopo la sentenza di merito.
  • Occorre attenzione alle norme transitorie e ai provvedimenti che differiscono l'entrata in vigore delle riforme (es. d.l.162/2022), per stabilire quale regime di procedibilità si applichi a fatti commessi anteriormente o posteriormente alle modifiche.
  • Per evitare improcedibilità, la persona offesa (o il suo difensore) deve presentare la querela nei termini richiesti dalla normativa applicabile e gli uffici (Procura, forze dell'ordine) devono conservare e trasmettere tale atto agli organi giudiziari competenti.

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