Sentenza del 08/06/2018 n. 26247 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Reato di distruzione o occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori - Omessa tenuta delle scritture contabili - Elemento commissivo - Presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la configurabilità del reato di distruzione o occultamento delle scritture contabili previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che il semplice mancato rinvenimento o la mancata tenuta delle scritture costituisse una condotta meramente omissiva. Secondo la difesa, per integrare il reato sarebbe stata necessaria la prova che le scritture fossero state previamente istituite e successivamente distrutte o occultate. È stata inoltre lamentata l'impossibilità di stabilire se si fosse verificata un'omissione originaria oppure una successiva eliminazione della documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000, annullando la sentenza impugnata su tale capo e rinviando alla Corte di Appello di Lecce per un nuovo giudizio. Ha ritenuto insufficiente la motivazione, poiché non era stata verificata la previa istituzione delle scritture né l'esistenza di una concreta condotta commissiva di distruzione o occultamento. Il reato non può infatti fondarsi sulla sola omessa tenuta delle scritture, che costituisce illecito amministrativo. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile quanto al reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, non essendo stata formulata una specifica censura al riguardo. La Corte di appello in sede di rinvio dovrà anche rideterminare il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato riguarda la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili obbligatorie.
La norma richiede una condotta commissiva consistente nella distruzione o nell'occultamento, totale o parziale, di scritture contabili previamente istituite, oltre al dolo specifico di evasione e all'impossibilità sopravvenuta di ricostruire i redditi o il volume d'affari. Non è sufficiente la mera omessa tenuta delle scritture.
Art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
La responsabilità per questo capo non è stata specificamente contestata nel ricorso ed è stata quindi dichiarata non scrutinabile per inammissibilità.
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Sanziona amministrativamente l'omessa tenuta delle scritture contabili.
La mancata istituzione o tenuta delle scritture contabili, in assenza di prova della loro successiva distruzione o occultamento, integra un illecito amministrativo e non il delitto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000.
Art. 81, comma 2, codice penale
Disciplina la continuazione tra più violazioni.
La norma era richiamata nella condanna originaria per collegare i reati contestati mediante il vincolo della continuazione; il trattamento sanzionatorio dovrà essere nuovamente determinato dopo il giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Per configurare il reato di distruzione o occultamento delle scritture contabili occorre provare che la contabilità sia stata previamente istituita e che sia stata successivamente distrutta o occultata.
- La sola omessa istituzione o mancata tenuta delle scritture, anche se rende più difficile la ricostruzione fiscale, non integra di per sé il delitto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000, ma può costituire illecito amministrativo.
- Non basta che la documentazione contabile non venga rinvenuta: l'accusa deve dimostrare un comportamento commissivo di eliminazione, sottrazione o occultamento.
- L'evento richiesto dal reato è l'impossibilità di ricostruire, attraverso la documentazione, i redditi o il volume d'affari; la mera maggiore difficoltà della ricostruzione non è sufficiente.
- Quando una sentenza confonde l'omessa tenuta con la distruzione o l'occultamento, senza accertare la previa esistenza delle scritture e la condotta commissiva, la motivazione può risultare insufficiente e la decisione può essere annullata con rinvio.
- Le contestazioni relative a capi autonomi devono essere formulate in modo specifico: la critica riferita a un reato non consente automaticamente di riesaminare gli altri capi della condanna.
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