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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17046/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicatari)

La controversia

La società esecutata ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento emesso nel procedimento esecutivo immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Alessandria. La vicenda origina dalla vendita senza incanto di due lotti immobiliari, aggiudicati a due offerenti per gli importi indicati nell’ordinanza di vendita. Dopo l’aggiudicazione, un terzo ha depositato un’istanza cauzionata per una nuova vendita, offrendo un prezzo più alto per entrambi i lotti. La società ha sostenuto che tale offerta migliorativa avrebbe dovuto impedire o travolgere il decreto di trasferimento, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto non procedere alla vendita ex art. 572, comma 3, c.p.c. in presenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore, anche valorizzando fatti sopravvenuti. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo che il potere di non procedere alla vendita per l’offerta minima debba essere esercitato prima dell’aggiudicazione e non dopo, e che non ricorressero i presupposti per la revoca o sospensione ex art. 586 c.p.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 572 c.p.c. e censurando l’interpretazione restrittiva del potere del giudice dell’esecuzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nella vendita senza incanto, l’aggiudicazione è definitiva ex lege ai sensi dell’art. 574 c.p.c. e che, salvo l’ipotesi di aggiudicazione a prezzo non giusto ex art. 586 c.p.c., il giudice dell’esecuzione deve emettere il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, titolare del relativo ius ad rem. Il potere previsto dall’art. 572, comma 3, c.p.c. di non procedere all’aggiudicazione quando vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore si riferisce a valutazioni antecedenti l’aggiudicazione, fondate su fatti già emersi nel corso della vendita, e non può essere esteso a circostanze sopravvenute come la successiva offerta migliorativa di un terzo, per di più formulata al di fuori di una previsione normativa. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    consente l’opposizione avverso il decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva.

  • art. 572, comma 3, c.p.c.

    attribuisce un potere discrezionale di non procedere all’aggiudicazione solo prima dell’aggiudicazione stessa, in presenza di offerta minima e di seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore in un nuovo esperimento di vendita, non per fatti sopravvenuti.

  • art. 574 c.p.c.

    nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è definitiva ex lege.

  • art. 586 c.p.c.

    costituisce la possibile base per la revoca o sospensione del decreto di trasferimento in caso di aggiudicazione a prezzo non giusto, presupposto non ravvisato nel caso concreto.

  • art. 588 c.p.c.

    le istanze di assegnazione rilevano nel quadro della valutazione ex art. 572, comma 3, c.p.c.

  • art. 591-bis c.p.c.

    richiamato per indicare che il potere di non procedere alla vendita può essere attribuito anche al professionista delegato se previsto nell’ordinanza di delega.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione processuale sull’interpretazione della norma applicata dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    regola il procedimento camerale di decisione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    legittima il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione, una volta perfezionata, è tendenzialmente definitiva e il giudice dell’esecuzione deve emettere il decreto di trasferimento, salvo specifiche cause normative di impedimento o revoca.
  • Il potere del giudice di non procedere all’aggiudicazione in presenza di un’offerta minima e della possibilità di ottenere un prezzo maggiore è un potere da esercitarsi prima dell’aggiudicazione e sulla base di elementi già emersi nel procedimento di vendita; non può essere fondato su offerte migliorative sopravvenute e non previste dalla disciplina della vendita.
  • Una successiva offerta più elevata, presentata dopo la scadenza del termine e fuori dal modello legale della procedura esecutiva, non incide di per sé sulla validità del decreto di trasferimento già emesso.
  • L’opposizione ex art. 617 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione un’aggiudicazione definitiva in assenza dei presupposti specifici previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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