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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2195/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Doti impugnava la sentenza del GIP del 12/01/2021 lamentando vizio motivazionale relativo alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, sostenendo che il giudice penale avesse irrogato una sospensione doppia rispetto a quella già disposta in via amministrativa dal Prefetto e chiedendo l'annullamento della sentenza in questo punto. Successivamente veniva depositata una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta solo dai difensori, non dall'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inefficace la rinuncia sottoscritta solo dai difensori sprovvisti di procura speciale, perché la rinuncia all'impugnazione richiede la manifestazione della volontà dell'interessato personalmente o tramite procuratore speciale. Ha inoltre esaminato il merito della censura sulla dosimetria della sanzione accessoria e l'ha ritenuta manifestamente infondata: il giudice aveva applicato la sospensione per la durata di un anno, valore inferiore al c.d. medio edittale (pari a un anno e sei mesi per la norma invocata) e aveva fornito motivazione esaustiva. La Corte ha ricordato che le misure adottate dal Prefetto e dal giudice penale sono autonome e che il giudice può fissare una durata diversa e anche maggiore rispetto a quella prefettizia, con detrazione del periodo eventualmente gia' scontato. Ha inoltre osservato che l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' determina la possibilita' di dimezzamento della sanzione ai sensi dell'art. 186 co. 9-bis cod. strada. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada, comma 7

    la sospensione della patente da sei mesi a due anni

    La Corte ha richiamato la forbice sanzionatoria prevista dal comma 7 e ha rilevato che la sanzione applicata dal giudice (un anno) risultava inferiore al c.d. medio edittale (un anno e sei mesi). Ha inoltre affermato che il giudice penale puo' autonomamente determinare la durata della sospensione, anche in misura maggiore rispetto a quella prefettizia, con successiva detrazione di quanto gia' scontato.

  • art. 186 codice della strada, comma 9-bis

    La Corte ha ricordato che il completamento del lavoro di pubblica utilita' comporta il dimezzamento della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del comma 9-bis.

  • art. 606 codice di procedura penale

    E' stato richiamato come termine procedurale che ammette il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento per questioni, tra l'altro, relative all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 616 codice di procedura penale

    E' stato richiamato quale norma che disciplina la condanna alle spese e agli oneri in caso di inammissibilita' del ricorso, con riferimento all'assenza di responsabilita' nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione e' efficace solo se manifestata dall'imputato personalmente o da procuratore speciale; la sottoscrizione solo dei difensori senza procura speciale e' inefficace.
  • E' ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si censuri la motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ma la Corte valuta nel merito la fondatezza della censura.
  • Le misure adottate dal Prefetto e quelle adottate dal giudice penale in via definitiva sono autonome; l'avvenuta sospensione amministrativa non impedisce l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione in sede esecutiva del periodo gia' scontato.
  • Il giudice che applica la sospensione della patente in sede di patteggiamento deve motivare congruamente il proprio esercizio di discrezionalita' quando non fissa la durata nel minimo o in misura molto prossima al minimo.
  • Il completamento del lavoro di pubblica utilita' previsto e autorizzato puo' incidere sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, consentendo il dimezzamento previsto dall'art. 186 co. 9-bis.
  • In caso di inammissibilita' del ricorso non fondata su colpa della parte, la Corte puo' condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

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