Cassazione Penale, Sentenza n. 35503/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva sostituito l'obbligo di dimora disposto dal Tribunale di Gela con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la errata applicazione delle norme penali e processuali in tema di esigenze cautelari e il vizio di motivazione: il Tribunale di Gela aveva riqualificato il fatto come 'fatto lieve' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e aveva sostituito la custodia con obbligo di dimora in quanto la pena prevedibile era inferiore al limite triennale previsto dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p.; la corte di appello aveva invece motivato l'aggravamento con considerazioni generiche sul pericolo di reiterazione e sulla pericolosità sociale, valorizzando elementi (come un impianto di videosorveglianza) senza spiegare in modo concreto il nesso con l'attitudine del ricorrente a delinquere e senza considerare risultanze dibattimentali che escludevano episodi di spaccio
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che non fosse possibile condividere la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha affermato il principio secondo cui il limite di pena minimo di tre anni previsto dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p. opera anche in sede di esecuzione della misura cautelare: la custodia cautelare in carcere non può essere mantenuta quando sopravvenga una sentenza di condanna, anche non definitiva, con pena inferiore a tre anni, salvo che la determinazione della pena resti effettivamente ancora controversa per via di impugnazioni del Pubblico Ministero. Ha altresì censurato l'uso di formule stereotipate sulla pericolosità e l'assenza di motivazione circa il pericolo concreto di reiterazione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata nei limiti indicati e viene ripristinata la valutazione conforme al principio di proporzionalità, con conseguente mantenimento della misura meno afflittiva disposta originariamente
Norme richiamate
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Predispone un limite di proporzionalità: impedisce l'applicazione o il mantenimento della custodia cautelare in carcere quando, stante la valutazione del giudice, la pena che potrà essere inflitta non supererà tre anni. Il limite opera anche in sede di esecuzione della misura e non può essere reso inefficace dalla mancata impugnazione dell'organo dell'accusa, salvo che la pena sia ancora concretamente controversa
art. 73, comma 5, d.P.R. 09/10/1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Prevede la fattispecie attenuata nota come 'fatto lieve' per talune cessioni di sostanze stupefacenti, con conseguente minorazione del trattamento sanzionatorio. La qualificazione come fatto lieve incide sulla valutazione della gravità del reato e, quindi, sulla proporzionalità della misura cautelare
Disciplina i principi generali relativi all'applicazione delle misure cautelari, richiamando il criterio di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni
Consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale, regolando i termini e le modalità per il deposito delle conclusioni scritte
Massime di principio
- Il limite triennale di cui all'art. 275, comma 2-bis c.p.p. è una regola di proporzionalità che vale sia in fase di applicazione sia in fase di esecuzione delle misure cautelari: una condanna che determini pena inferiore a tre anni rende incompatibile la custodia in carcere, salvo che la quantificazione della pena resti effettivamente controversa
- Il giudice che disponga o mantenga una misura cautelare deve motivare in termini concreti e attuali il pericolo di reiterazione o gli altri presupposti, evitando formule stereotipate e generiche
- La presenza di elementi indiziari come impianti di videosorveglianza o il mero quantitativo di stupefacente richiedono un collegamento esplicito e motivato con l'attitudine del soggetto alla commercializzazione; non bastano da soli a giustificare l'aggravamento cautelare
- La valutazione della rilevanza del fatto lieve non può limitarsi al solo dato quantitativo; occorre considerare ogni elemento qualitativo ed eventuali riscontri processuali che possano ridurre la gravità del reato
- Il sindacato sul mantenimento della misura cautelare non può essere subordinato all'iniziativa o all'omissione dell'organo dell'accusa: il giudice deve autonomamente verificare la proporzionalità e l'attualità delle esigenze cautelari
- Quando una sentenza di merito, anche se non definitiva, ridimensiona significativamente la pena prevedibile, il giudice dell'esecuzione o del riesame deve riconsiderare la misura cautelare e, se necessario, sostituirla con una meno afflittiva
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