Cassazione Penale, Ordinanza n. 15417/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e in appello per detenzione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità, la pena, la confisca e la distruzione della sostanza sequestrata. Il ricorso, articolato in due motivi, denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In particolare, si sosteneva che la detenzione dell'eroina (gr. 5,2) dovesse essere valutata separatamente da quella della cocaina e che la condotta fosse riconducibile a uso personale o comunque a un'ipotesi meno grave. La Corte ha ritenuto i motivi generici e aspecifici, perché non si confrontavano con la motivazione di merito, che aveva valorizzato la detenzione di più tipi di sostanza (cocaina, eroina e hashish), l'ammissione dell'imputato di detenere la droga per conto terzi, il compenso settimanale percepito e l'assenza di redditi leciti, elementi incompatibili con il piccolo spaccio e con la riqualificazione richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non specifiche, poiché reiteravano doglianze già dedotte in appello senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva considerato unitariamente la detenzione di tutte le sostanze rinvenute e aveva escluso che la condotta integrasse un'ipotesi di lieve entità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice contestata per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quantità e modalità ritenute incompatibili con l'uso personale o con la lieve entità
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente per la riqualificazione della condotta, esclusa in base alle concrete modalità della detenzione e al traffico complessivamente realizzato
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
richiamata sul principio di inammissibilità per genericità e aspecificità dei motivi di ricorso
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
richiamata sul principio secondo cui il ricorso è inammissibile quando non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità e aspecificità quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e si limita a reiterare censure già svolte nei gradi di merito.
- Ai fini della qualificazione della condotta ex art. 73 d.P.R. 309/1990, il giudice può valorizzare unitariamente la detenzione di diverse sostanze stupefacenti, le modalità concrete dell'azione, l'assenza di redditi leciti e il compenso percepito per conto terzi per escludere la lieve entità.
- La richiesta di riqualificazione nella fattispecie di lieve entità non può essere accolta se le concrete modalità della detenzione denotano un'attività inserita in un traffico non minimale e non riducibile a un mero piccolo spaccio o all'uso personale.
- La deduzione difensiva che frammenti artificialmente la condotta in relazione alle singole sostanze sequestrate, ignorando il giudizio complessivo espresso nella motivazione di merito, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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