Cassazione Penale, Ordinanza n. 31830/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Alessandria con cui era stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione esclusivamente in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, lamentava che la pena fosse stata quantificata in modo non corretto, richiamando la violazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e sostenendo la possibilità di valorizzare la minima gravità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro una sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti, non sono proponibili censure sulla misura della pena salvo che si deduca l'illegalità della sanzione. Ha inoltre precisato che l'illegalità ricorre solo se la pena non è prevista dall'ordinamento o eccede i limiti legali per specie o quantità, non anche per meri errori di calcolo, salvo errore macroscopico. Nel caso concreto, tali profili di illegalità non erano presenti né dedotti, poiché la ricorrente si era limitata a contestazioni generiche sulla violazione dell'art. 133 c.p. e sulla valutazione della gravità del fatto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
la sentenza di patteggiamento, una volta ratificata dal giudice, è frutto di un accordo processuale che limita la possibilità di impugnare la pena concordata
parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
la mera deduzione della violazione dei criteri di commisurazione della pena non consente, di per sé, di superare il limite di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è ammissibile contestare la congruità della pena concordata, salvo che venga dedotta l'illegalità della sanzione.
- La pena è illegale solo quando la sanzione applicata non è prevista dall'ordinamento o supera i limiti legali di specie o quantità; non integra illegalità il mero errore di calcolo, salvo che sia macroscopico.
- La deduzione generica della violazione dei criteri di commisurazione della pena non consente di trasformare in ammissibile un ricorso contro il patteggiamento se non è prospettato un vizio di illegalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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