Cassazione Civile, Sentenza n. 21824/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo ritenendo che la sospensione giudiziale ex art. 47 d.lgs. 546/1992 inibisca all'Amministrazione e al riscossore la formazione del ruolo, l'iscrizione anche provvisoria e la notifica della cartella nonche' ogni atto diretto a proseguire l'esecuzione; la sentenza della CTR e' cassata e la controversia e' decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso della societa'. Le spese del giudizio sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento derivante da iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis DPR 602/1973 a seguito di avviso di accertamento che contestava la fittizieta' del rapporto con l'Universita' di Perugia e l'uso indebito di credito d'imposta. Questione centrale: la cartella, pur emessa anteriormente ma notificata dopo che la Commissione Tributaria Provinciale aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 546/1992, poteva essere legittimamente notificata e portare alla riscossione?
Norme richiamate
La sospensione giudiziale dell'esecuzione arresta la possibilita' per il creditore di agire in esecuzione; preclude all'Amministrazione e al riscossore la formazione del ruolo, la notifica della cartella e ogni atto volto a proseguire l'esecuzione fino alla decisione sul merito o alla revoca della sospensione. Se il ruolo e' stato iscritto anteriormente, non devono essere posti in essere gli atti successivi e l'Amministrazione deve adottare provvedimenti di sgravio o rimborso.
Consente l'iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, ma tale iscrizione e' incompatibile con una sospensione giudiziale dell'avviso di accertamento che costituisce il presupposto dell'iscrizione.
Prevede l'iscrizione nei ruoli straordinari a garanzia del credito erariale in caso di pericolo per la riscossione; la legittimita' di questa misura cautelare e' comunque condizionata dalla validita' dell'atto impositivo presupposto e risulta impedita dalla sospensione giudiziale dell'avviso.
Richiamata unitamente ad art. 15-bis come disciplina della possibile iscrizione nei ruoli in presenza di fondato pericolo per la riscossione, ma subordinata alla legittimita' dell'atto impositivo presupposto.
Massime di principio
- La sospensione giudiziale ex art. 47 d.lgs. 546/1992 blocca qualsiasi azione esecutiva: l'Amministrazione e il concessionario non possono formare ruoli, iscriverli anche provvisoriamente o notificare cartelle successive alla pronuncia di sospensione.
- Una cartella notificata dopo la sospensione dell'avviso di accertamento e' illegittima e puo' essere annullata; il contribuente che ottiene la sospensione ha diritto a impedire la prosecuzione della riscossione fino alla decisione sul merito.
- Se il ruolo e' stato iscritto prima della sospensione, la sospensione impone comunque all'Amministrazione di non eseguire gli atti successivi (notifica, riscossione) e di adottare provvedimenti di sgravio o rimborso, in attesa della pronuncia sul merito.
- Le iscrizioni a ruolo cautelari previste dagli artt. 11, 15 e 15-bis del DPR 602/1973 sono condizionate dalla validita' dell'atto impositivo: la sospensione o la successiva annullamento dell'avviso ne rendono impedita l'operativita'.
- Prassi consigliata per il contribuente: impugnare tempestivamente l'avviso e chiedere la sospensione ex art. 47 per bloccare gli effetti esecutivi; se nonostante la sospensione viene notificata una cartella, chiedere l'annullamento e lo sgravio con riferimento al provvedimento di sospensione.
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