Cassazione Civile, Ordinanza n. 24720/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma che, in un giudizio relativo a un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2007 concernente un parco marino sito in Pomezia, aveva confermato la pretesa tributaria per euro 100.820, oltre interessi e sanzioni, rigettando l'appello della contribuente. In appello erano stati ritenuti validi la motivazione dell'avviso, l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani deliberata dall'ente, il mancato riconoscimento della riduzione del 40% per inadeguatezza del servizio di raccolta e l'irrilevanza dell'uso stagionale dell'immobile. Nel corso del giudizio di legittimità è stata però prodotta una transazione conclusa tra le parti tramite scambio di PEC, con rateizzazione del debito fino al 28 gennaio 2023; all'esito della verifica ordinata dalla Corte, nessuna parte ha contestato l'esecuzione dell'accordo. La ricorrente mirava quindi all'esame del ricorso, ma la sopravvenuta definizione transattiva ha reso superflua la decisione sul merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la transazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio di cassazione aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso. Ha quindi definito il procedimento in rito, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che non opera il raddoppio del contributo unificato quando l'inammissibilità del ricorso è solo sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, poiché non vi è una ordinaria declaratoria di inammissibilità né una conferma della decisione impugnata.
Norme richiamate
produzione del documento che ne comprovi la sussistenza
è ammessa la produzione documentale in cassazione per provare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere derivante da transazione o altro fatto estintivo dell'interesse all'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
raddoppio del contributo unificato
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso sia dichiarato inammissibile in via sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, ma solo in caso di rigetto o di ordinaria inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La sopravvenuta transazione tra le parti nel corso del giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere e fa venire meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione.
- Quando interviene una causa sopravvenuta di cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso senza esaminare la fondatezza dei motivi.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in considerazione delle modalità con cui la controversia è stata definita.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, perché manca una pronuncia ordinaria di rigetto o inammissibilità e viene meno la necessità di valutare la virtuale fondatezza del ricorso.
Come è indicizzato
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