Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01253/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso IVA proposta da una contribuente che aveva sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 e dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, della somma di euro 32.444,28 versata per IVA negli anni 1990, 1991 e 1992, sul presupposto che, in base alle agevolazioni speciali, la contribuente fosse tenuta a pagare solo il 10% del dovuto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione di norme nazionali e unionali e sostenendo l'insussistenza del diritto al rimborso. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato una dichiarazione di 'rinunzia al controricorso', motivandola con il consolidato orientamento che nega il rimborso IVA; la Corte ha interpretato tale atto come rinuncia all'azione di rimborso inizialmente proposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la dichiarazione depositata dalla contribuente integrasse una rinuncia all'azione di rimborso IVA, non richiedendo la rinuncia formule sacramentali e potendo desumersi anche da un comportamento incompatibile con la volontà di proseguire nella domanda. Poiché la rinuncia all'azione produce, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul diritto al rimborso. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese in ragione dell'andamento del processo e del suo esito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    richiamato come base normativa del diritto al rimborso IVA rivendicato dalla contribuente per gli anni 1990-1992.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    richiamato come ulteriore fondamento del preteso diritto al rimborso IVA.

  • Cass. n. 19845 del 2019

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita.

  • Cass. n. 10553 del 2009

    richiamata a sostegno del principio sulla rinuncia all'azione e sulla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali: può risultare anche da una dichiarazione o da un comportamento incompatibile con la volontà di proseguire la domanda proposta.
  • Quando la parte attrice riconosce l'infondatezza della propria pretesa e dichiara di non volerla più coltivare, si verifica la rinuncia all'azione, con estinzione dell'azione stessa e cessazione della materia del contendere, senza necessità di accettazione della controparte.
  • In presenza di rinuncia all'azione nel giudizio di cassazione, il processo si chiude per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito della pretesa originaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.