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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25257/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda una condanna per evasione pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria. La ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, secondo quanto richiamato nell'ordinanza, censure poi trasfuse nella memoria difensiva del 20 maggio 2025. I motivi sono stati ritenuti tutti generici e aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: in particolare, la Corte di cassazione ha rilevato che la Corte di appello aveva già spiegato in modo congruo e non illogico l'accertamento del reato, evidenziando l'incompatibilità tra il luogo in cui l'imputata era stata fermata e il luogo autorizzato di recarsi, ossia la sede delle mense per poveri. È stato inoltre contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte ha ritenuto anche tale doglianza generica, poiché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sul dolo e sulla durata dell'allontanamento, con valutazioni non affette da evidenti vizi logici e quindi non rivalutabili in cassazione. Infine, la ricorrente ha censurato la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, ma anche su questo punto la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e le censure ridotte alla mera richiesta di una pena più mite, senza specifiche indicazioni di vizio motivazionale, inammissibile in quanto volta a sollecitare una nuova valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa; la relativa doglianza è stata ritenuta generica perché la Corte di appello aveva motivato adeguatamente su dolo e durata dell'allontanamento.

  • art. 133 c.p.

    Non è ammissibile in cassazione una richiesta di mera rideterminazione della pena fondata sulla diversa valutazione dei parametri di commisurazione, in assenza di specifiche censure motivazionali.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure generiche o aspecifiche, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione del fatto e degli indici sintomatici del dolo, quando sorretta da motivazione congrua e non illogica, non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere censurata in cassazione solo attraverso specifici rilievi su vizi logici o giuridici della motivazione di merito; non è sufficiente la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si risolvono nella richiesta di una pena più mite e non indicano concreti errori nella motivazione applicativa dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

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