Cassazione Civile, Ordinanza n. 00925/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cassa previdenziale forense nei confronti dell'agente della riscossione per il riversamento solo parziale di somme riscosse dagli iscritti e relative a ruoli emessi nel 1999. L'agente della riscossione propose opposizione, deducendo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione, l'incompetenza, l'intervenuta proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, l'erroneità dell'importo e l'omessa considerazione di sgravio e rimborso. In appello la cassa resistette, ma la Corte d'appello revocò il decreto ingiuntivo e respinse l'appello incidentale della cassa, ritenendo applicabile la disciplina dell'annullamento automatico dei ruoli prevista dalla legge n. 228 del 2012 anche ai crediti della cassa. Con il ricorso per cassazione la cassa ha dedotto: (1) la violazione delle norme sulla rottamazione/annullamento dei ruoli e dei parametri costituzionali, sostenendo che l'annullamento avrebbe inciso anche sui crediti degli enti previdenziali privatizzati, sottraendo risorse patrimoniali e configurando una indebita ingerenza statale; (2) la violazione delle medesime norme perché, anche per i ruoli superiori a 2.000 euro, l'annullamento del titolo esecutivo si tradurrebbe in pratica nell'annullamento del credito, specie per l'impossibilità di documentare la prescrizione e gli atti interruttivi; (3) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte d'appello rilevato d'ufficio la trasmissione dell'elenco delle quote rottamate; (4) la nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore percettivo sulla prova della trasmissione di tale elenco; (5) la nullità per motivazione apparente o comunque per avere ritenuto assorbite le questioni dell'appello incidentale relative al consolidamento dei rapporti; (6) l'omessa pronuncia sulla medesima questione del consolidamento dei rapporti di dare e avere tra cassa e agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ribadito l'orientamento secondo cui la disciplina di cui all'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 si applica a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, senza distinzione tra crediti di enti pubblici e crediti di soggetti privati, quindi anche ai crediti degli enti previdenziali privatizzati. Ha inoltre precisato che l'annullamento automatico dei ruoli non estingue il credito sottostante, ma comporta solo il venir meno del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e dell'ulteriore riscossione mediante quel sistema; l'ente creditore può quindi azionare il credito con gli ordinari strumenti di tutela. Sono state respinte anche le censure costituzionali, ritenute manifestamente infondate, poiché la misura è stata qualificata come intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione e di razionalizzazione dei bilanci, non come espropriazione del credito. I motivi sulla violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. sono stati dichiarati in parte inammissibili perché non colpivano una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, e in parte infondati perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato l'appello incidentale, richiamando la proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità fino all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 527-529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Disciplina applicabile indistintamente a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999; l'annullamento incide solo sul titolo esecutivo/possibilità di riscossione a mezzo ruolo, non sull'esistenza del credito sottostante.
art. 1 del d.m. 15 giugno 2015
Atto attuativo richiamato come parte della disciplina del discarico/annullamento automatico dei ruoli.
artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
Richiamati per qualificare la cassa previdenziale come ente privatizzato con funzione pubblica.
art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato nel quadro della disciplina della riscossione a mezzo ruolo e del discarico dell'agente.
art. 19, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Obblighi dell'agente della riscossione relativi alla comunicazione annuale dello stato delle procedure e delle inesigibilità; la Corte richiama le proroghe intervenute e osserva che tali termini erano ancora in corso alla data della legge n. 228 del 2012.
art. 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato come norma non più applicabile ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 per effetto della disciplina sopravvenuta.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata, non essendo irragionevole la disciplina differenziata del legislatore.
art. 35 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure costituzionali, ma senza accoglimento.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure costituzionali, ma senza accoglimento.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure costituzionali, ma senza accoglimento.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della pretesa espropriazione senza indennizzo, ma la censura è respinta.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per la lamentata violazione del buon andamento, senza seguito.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione all'art. 6 CEDU, ma la Corte esclude la violazione convenzionale.
art. 6 CEDU
La disciplina non è considerata lesiva del giusto processo o della parità delle parti, perché inserita in un percorso normativo già avviato e non imprevedibile.
art. 112 c.p.c.
Le censure sono respinte/in parte inammissibili perché la sentenza di merito non ha omesso di pronunciare sulla questione, avendola esaminata; inoltre la doglianza non colpisce una ratio decidendi autonoma.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è dichiarata inammissibile perché l'eventuale errore sulla prova di un fatto non incide su un'ulteriore ratio decidendi autonoma.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma senza accoglimento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma senza accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, nella parte finale dell'ordinanza.
Massime di principio
- La disciplina dell'annullamento automatico dei ruoli esecutivi più risalenti si applica in modo uniforme a tutti gli enti creditori, anche se privati o privatizzati, quando questi utilizzano il sistema pubblico della riscossione a mezzo ruolo.
- L'annullamento del ruolo come titolo esecutivo non comporta, di per sé, l'estinzione del credito sottostante: viene meno soltanto la possibilità di proseguirne la riscossione tramite quel titolo, restando salvo l'eventuale esercizio del credito con gli ordinari strumenti di tutela.
- La previsione di eliminazione del credito dalle scritture contabili ha funzione esclusivamente contabile e non ablatoria; essa serve a rappresentare correttamente la situazione patrimoniale dell'ente e a evitare che crediti ormai inesigibili falsino il bilancio.
- Le censure di legittimità costituzionale basate su asserita espropriazione, disparità di trattamento o lesione del giusto processo sono infondate quando la disciplina censurata si inserisce in un percorso legislativo già avviato e risponde a ragionevoli esigenze di razionalizzazione della riscossione e dei bilanci.
- Una doglianza di omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se la decisione impugnata si fonda anche su una ratio decidendi autonoma e non colpita dal motivo di ricorso.
- La mancata o tardiva trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità e dello stato delle procedure, alla luce delle proroghe normative, non impedisce di applicare la disciplina sopravvenuta di discarico/annullamento dei ruoli per i crediti iscritti entro il 31 dicembre 1999.
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