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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14772/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, rilevando l'omessa pronuncia sull'appello incidentale e ritenendo assorbiti gli altri motivi relativi alla prova del pagamento della fattura. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al capo investito dal motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura. La società ingiunta propose opposizione deducendo che la fornitura era stata eseguita solo in parte e chiedendo, in via riconvenzionale, il rimborso di quanto sostenuto per completare la fornitura e il risarcimento dei danni da inadempimento. Il tribunale accolse l'opposizione e condannò la fornitrice al ristoro del danno nei limiti della spesa documentata con una fattura di terzo fornitore. In appello, la fornitrice contestò l'accertamento del contenuto dell'accordo e, soprattutto, sostenne che non vi fosse prova che la fattura prodotta a sostegno del danno fosse stata effettivamente pagata. La corte territoriale accolse questo terzo motivo e rigettò integralmente la domanda riconvenzionale. In cassazione la società opponente/attrice in riconvenzionale denunciò: 1) violazione degli artt. 115, 167 e 183 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la controparte non avesse tempestivamente contestato il pagamento della fattura e che tale pagamento fosse già stato provato in primo grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la prova testimoniale del pagamento; 3) omesso esame dei mezzi di prova assunti in primo grado; 4) omessa pronuncia sull'appello incidentale proposto in appello, con conseguente nullità della sentenza e motivazione solo apparente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per sostenere che un fatto non tempestivamente contestato dalla controparte dovesse ritenersi acquisito al processo e non bisognoso di ulteriore prova.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di contestazione tempestiva dei fatti posti a fondamento della domanda o della difesa.

  • art. 183 c.p.c.

    Censurato insieme agli artt. 115 e 167 c.p.c. per la ritenuta tardività della contestazione del pagamento della fattura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla prova del pagamento e del danno.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 360, comma 5 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sull'appello incidentale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per sostenere che la sentenza d'appello avesse una motivazione solo apparente o comunque insufficiente a rendere percepibile il percorso logico decisorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato, insieme all'art. 132 c.p.c., quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 378, secondo comma, c.p.c.

    Citato per il deposito di memoria illustrativa in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o impugnazione ritualmente proposta integra un vizio di nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e determina cassazione con rinvio.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando pur essendo graficamente presente non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e lascia all'interprete il compito di integrarla con congetture.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve risultare dal testo della sentenza impugnata e dalla sua trama argomentativa, non dal mero raffronto con le risultanze istruttorie esterne.
  • Le censure che investono la valutazione della prova e la sussistenza del danno restano assorbite quando sia accolto un motivo processuale idoneo a caducare la decisione impugnata nel punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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