Cassazione Penale, Sentenza n. 2584/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la decisione del GIP del 5 novembre 2021 che ha applicato la pena accessoria del ritiro della patente per anni tre. La censura concerneva la mancata, contraddittoria e manifesta illogicita della motivazione in ordine all'applicazione della sanzione accessoria: i difensori sostenevano che il giudice non aveva specificato in quale modo e in quali circostanze il titolo di guida avesse agevolato la commissione dei reati, rilevando che nelle vetture dei ricorrenti non era stata trovata droga o idonea struttura per occultarla, e che il GIP si era limitato a dire che le autovetture erano state utilizzate senza indicare modalita e tempistiche. Veniva inoltre lamentata la reformatio in pejus rispetto alla durata della sospensione del titolo di guida rispetto alla precedente decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificita ex art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p., ritenendo che le censure fossero generiche e non indicassero in modo chiaro e puntuale le carenze argomentative del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del GIP, che aveva spiegato come i ricorrenti utilizzassero abitualmente i veicoli per lo svolgimento dell'attivita di narcotraffico (organizzazione e incontri finalizzati al trasporto di stupefacenti: CUKAJ per l'importazione di 11,6 grammi di marijuana e uso di vetture per incontri; HAXHIA per incontri e uso di vettura collegata al rinvenimento di 200 grammi di cocaina). La Corte ha inoltre affermato che il ritiro della patente non richiede che la vettura sia stata concretamente utilizzata per porre in essere il reato ma che la sanzione sia idonea a scoraggiare la reiterazione. Quanto alla reformatio in pejus relativa alla sanzione accessoria, la Corte ha ritenuto che il divieto previsto dall'art. 597 comma 3 c.p.p. riguarda solo l'aggravamento della pena principale e non preclude l'applicazione di una nuova o piu grave sanzione amministrativa accessoria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 art. 73 comma 4
Norma che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; qui indicata quale fattispecie di riferimento per i fatti di narcotraffico addebitati agli imputati
Prevede le pene accessorie applicabili per reati in materia di stupefacenti, tra cui il ritiro della patente; la Corte ne ha ammesso l'applicazione sulla base della valutazione deterrente e della pericolosita degli imputati
Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. e)
Ground di cassazione utilizzato dai ricorrenti relativo alla mancata o contraddittoria motivazione; la Corte ha analizzato la specificita della censura proposta ai sensi di questa norma
Codice di procedura penale art. 581 comma 1 lett. c)
Norma che richiede specificita dei motivi nel ricorso in Cassazione; la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perche le censure erano generiche e non sufficientemente argomentate
Codice di procedura penale art. 597 comma 3
Stabilisce il divieto di aggravamento in pejus dell'imputato in sede di impugnazione riguardo alla pena principale; la Corte ha chiarito che tale divieto non si estende alle sanzioni amministrative accessorie consequenziali alla condanna
Massime di principio
- La sanzione accessoria del ritiro della patente puo essere applicata anche se nella vettura dell imputato non e stata concretamente rinvenuta droga, quando il giudice motivate l uso abituale del veicolo nell ambito dell attivita di narcotraffico e il carattere deterrente della misura
- Se la Corte di rinvio chiede o annulla per carenza motivazionale, il giudice di merito puo nuovamente applicare la sanzione accessoria purché fornisca una motivazione adeguata e congrua sulle modalita di uso del veicolo e sulla pericolosita degli imputati
- In sede di ricorso in Cassazione e necessario rispettare il requisito di specificita: le censure devono indicare chiaramente e puntualmente le carenze argomentative del provvedimento impugnato, non bastano osservazioni generiche sull apparente illogicita della motivazione
- Il divieto di reformatio in pejus (art. 597 comma 3 c.p.p.) riguarda principalmente l aggravamento della pena principale; l applicazione o l aumento di una sanzione amministrativa accessoria consequenziale non e automaticamente vietata
- Quando si impugna una motivazione per ritiro della patente in casi di stupefacenti, e utile per la difesa indicare quali elementi probatori specifici manchino o in che modo la motivazione sia contraddittoria, per soddisfare l onere di specificita richiesto dalla giurisprudenza
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