Cassazione Penale, Sentenza n. 2893/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società, indagata ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.231/2001, impugna l'ordinanza che autorizzava l'amministratore giudiziario all'utilizzo di alcune navi sottoposte a sequestro per l'esercizio del servizio pubblico, contestando che l'autorizzazione consenta l'acquisizione alla procedura di somme eccedenti la misura cautelare reale e quindi alteri il rapporto tra profitto del reato e beni vincolati, configurando di fatto un ulteriore sequestro non consentito dall'ordinamento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato abbia natura sostanzialmente amministrativa, attinente alla gestione ordinaria dei beni sequestrati (autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico con vincolo delle somme in un conto destinato alla procedura per impedire la dissipazione). Tali provvedimenti, essendo atti di mera esecuzione/gestione, non rientrano nella generale appellabilità prevista dall'art. 322-bis c.p.p. e quindi non sono impugnabili con il rimedio invocato; la censura avrebbe dovuto essere proposta con l'appello cautelare reale. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in L. n.176 del 2020
Richiamata limitatamente alla forma procedurale seguita dal giudice; indica la facoltà di procedere nelle modalità previste dalla norma (quindi un richiamo alla modalità di svolgimento dell'istruttoria/udienza)
Indica lo status della società quale persona giuridica indagata nell'ambito della responsabilità amministrativa d'impresa, giustificando il ricorso proposto nell'interesse della società stessa
La Corte interpreta la norma limitando la sua operatività: la generale appellabilità delle ordinanze in materia di sequestro non si applica ai provvedimenti di natura sostanzialmente amministrativa adottati nella fase di esecuzione della misura cautelare (gestione ordinaria del bene), che quindi non sono impugnabili con il rimedio previsto dall'art. 322-bis
Consente la condanna alle spese e ad un contributo (qui euro 3.000) a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso; utilizzata per disporre la sanzione pecuniaria e le spese processuali
Massime di principio
- Le ordinanze che autorizzano l'utilizzo di beni sequestrati per la loro gestione ordinaria (es. esercizio di servizio pubblico) e prevedono che i proventi confluiscano in un conto vincolato sono da considerarsi atti amministrativi di esecuzione e non sono impugnabili con il rimedio previsto per le ordinanze cautelari (art. 322-bis c.p.p.)
- Se si ritiene che l'autorizzazione modifichi il vincolo cautelare (es. facendo confluire somme in misura eccedente la garanzia del sequestro) la censura va prospettata con i rimedi specifici previsti dal codice (ad es. appello cautelare reale) e non con i mezzi ordinari per le ordinanze di sequestro
- Per evitare l'inammissibilità è utile, in fase di sindacato sul provvedimento di gestione, chiedere al giudice misure cautelari interlocutorie, verifiche contabili e la specificazione di limiti e vincoli sui proventi (conto dedicato, rendicontazione periodica) per dimostrare concreto rischio di dissipazione
- La predisposizione di un conto destinato e di obblighi di rendicontazione è elemento che tende a legittimare l'autorizzazione, poiché mostra finalità conservativa e di tutela del patrimonio sottoposto a vincolo
- Nel contenzioso cautelare è fondamentale valutare tempestivamente il rimedio processuale corretto: la qualificazione giuridica del provvedimento (amministrativo di esecuzione vs. provvedimento cautelare sostanziale) decide l'impugnabilità e la strategia processuale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2771/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2772/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2773/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2774/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2777/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2779/2024 del 23/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →