Cassazione Penale, Sentenza n. 13194/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena per presunta nullità del procedimento: il difensore di fiducia era assente per concomitante impegno professionale e aveva tempestivamente comunicato l'impedimento via PEC ai sensi dell'art.24, comma 4, dl. 137/2020; il giudice avrebbe omesso di valutare la richiesta di rinvio e le memorie difensive trasmesse telematicamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che l'art.420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di esecuzione e che il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale dà luogo a rinvio se soddisfa le condizioni previste (tempestiva comunicazione, specifiche ragioni, assenza di altro codifensore, impossibilità di sostituzione). Poiché il Tribunale di Taranto non ha valutato l'istanza di rinvio presentata tramite PEC, è venuto meno il diritto all'assistenza difensiva, con nullità assoluta dell'udienza e del provvedimento. L'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Taranto per il prosieguo.
Norme richiamate
primo comma, n. 1), prima parte
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena per successiva commissione di delitto nel quinquennio; è il titolo del provvedimento impugnato.
Si applica anche nei procedimenti di esecuzione: il legittimo impedimento del difensore (anche per impegno professionale concomitante) costituisce causa di rinvio dell'udienza se ricorrono specifiche condizioni.
art. 24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Autorizza l'uso della posta elettronica certificata per comunicazioni e istanze durante l'emergenza epidemiologica; qui utilizzata per segnalare tempestivamente il legittimo impedimento del difensore.
Riguarda la possibilità di avvalersi di un sostituto difensore; la sua impossibilità è uno degli elementi da rappresentare per fondare il legittimo impedimento.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1
Prevedono la nullità degli atti quando vi è difetto di assistenza difensiva; l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento determina la nullità dell'udienza e del provvedimento conseguente.
Massime di principio
- L'art.420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di esecuzione: il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale può comportare il rinvio dell'udienza se documentato e motivato nei termini richiesti.
- La comunicazione tempestiva del legittimo impedimento tramite PEC, ai sensi delle norme emergenziali (art.24 dl.137/2020), è valida e deve essere esaminata dal giudice; il suo mancato esame configura nullità per difetto di assistenza.
- Per essere riconosciuto il rinvio per legittimo impedimento il difensore deve: a) segnalare l'impedimento appena noto; b) specificare perché la sua presenza è essenziale nell'altro procedimento; c) attestare l'assenza di altro codifensore valido; d) motivare l'impossibilità di ricorrere a un sostituto (art.102 c.p.p.).
- Se il giudice non valuta l'istanza di rinvio regolarmente presentata, l'udienza e il provvedimento sono affetti da nullità assoluta (artt.178 e 179 c.p.p.) e il ricorso in Cassazione può ottenere l'annullamento senza rinvio.
- Prassi consigliata per il difensore: inviare tempestivamente la comunicazione di impedimento via PEC con indicazione puntuale dei motivi e delle condizioni richieste, allegare eventuale documentazione e, se possibile, proporre un sostituto per evitare danno al cliente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13174/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13175/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13177/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13178/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13180/2022 del 07/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →