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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18826/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rettifica dell'ordine di esecuzione del 17/02/2025, sostenendo che, a seguito dell'ordinanza della Corte d'appello dell'11/07/2024 che aveva riconosciuto la continuazione fra taluni reati e aveva rideterminato la pena complessiva (applicando il criterio moderatore dell'art. 78 c.p.), la pena complessiva risultante dal cumulo doveva ritenersi interamente già espiata alla data di scarcerazione del 21/12/2010. L'ufficio esecutivo aveva invece rideterminato la pena articolandola in quattro cumuli parziali e applicando il criterio moderatore dell'art. 78 nell'ambito di ciascun cumulo parziale. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendola riproposizione di precedente domanda già decisa (ordinanza 16/04/2024) e richiamando la precedente pronuncia di cassazione che aveva respinto un passato ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha valutato che l'ordinanza dell'11/07/2024 costituisce fatto nuovo rispetto alla precedente ordinanza del 16/04/2024 e imponeva un esame della deduzione sulla correttezza del calcolo della pena da espiare contenuto nell'ordine di esecuzione del 17/02/2025 (in particolare sulla correttezza della applicazione del criterio moderatore dell'art. 78). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore di cui all'art. 78 deve essere applicato con riferimento alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovo reato e la pena inflitta per quest'ultimo; non impedisce che nel corso della vita il detenuto possa essere complessivamente trattenuto oltre i 30 anni, ma limita l'applicazione della moderazione al calcolo del residuo al momento del nuovo reato

  • art. 80 cod. pen.

    Se i tempi di commissione dei reati e delle rispettive custodie sono diversi, possono formarsi cumuli differenti; in tale ipotesi il criterio moderatore dell'art. 78 opera, se del caso, nell'ambito di ciascun cumulo parziale soltanto quando la pena derivante dal cumulo parziale eccede i limiti previsti

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente la proposizione dell'incidente di esecuzione avanti alla Corte d'appello per questioni relative alla esecuzione delle pene e ai criteri di formazione del cumulo; una ordinanza successiva che modifica la determinazione della pena legittima un nuovo incidente

Massime di principio

  • La comparsa di una nuova pronuncia (anche del giudice dell'esecuzione) sopravvenuta rispetto a una precedente ordinanza può legittimare un nuovo incidente di esecuzione: non è automaticamente precluso come ripetizione.
  • Il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. va interpretato rispetto al residuo di pena esistente al momento della commissione del nuovo reato: la riduzione a 30 anni riguarda la somma fra residuo e pena per il nuovo reato, non l'arco di vita complessivo.
  • Quando l'ufficio esecutivo forma cumuli parziali in ragione di tempi diversi di commissione, l'art. 78 può essere applicato per ciascun cumulo parziale solo se la pena risultante da quel cumulo supera i limiti normativi; diversamente occorre verificare la conformità del calcolo rispetto all'ordinanza che ha già determinato la pena complessiva.
  • Il giudice dell'esecuzione deve esaminare specificamente le questioni introdotte, specie se fondate su atti sopravvenuti; il richiamo a precedenti decisioni non esime dal motivare sul nuovo fatto intervenuto.
  • In sede di incidente di esecuzione è importante documentare con precisione periodi di effettiva detenzione, 'presofferto', detrazioni e provvedimenti intervenuti (ad es. revoca di indulto), poiché incidono sul calcolo del residuo pena.

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