Cassazione Penale, Sentenza n. 43860/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Magri era stato condannato per reati tributari (art. 2 d.lgs. 74/2000) per avere, quale legale rappresentante della Montagna s.r.l., utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla F.P. s.r.l. (indicando elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni 2011 e 2012). In cassazione si contestava: 1) vizio di motivazione e travisamento delle prove, in particolare la valutazione della natura di "cartiera" della F.P. s.r.l. sulla base di indagini svolte su altri soggetti e senza concreti accertamenti sulla F.P. (si richiamavano le dichiarazioni del teste Dondolini e la genericità delle altre testimonianze); si censurava altresì il conteggio economico fatto dal Tribunale e l'incertezza se si fosse ritenuta l'inesistenza soggettiva/oggettiva delle operazioni o la sovrafatturazione; 2) errata valutazione in ordine alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione, nonostante la pena di due anni rientrasse nei limiti di legge e fossero presenti elementi di personalità e di tempo intercorso utili ai sensi degli artt. 133, 163 e 175 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello non aveva adeguatamente confrontato le deduzioni difensive circa l'insufficienza degli accertamenti sulla F.P. s.r.l. e aveva dedotto la natura di "cartiera" basandosi su indagini relative ad altri soggetti, configurando un vizio di motivazione. Ha inoltre condiviso il profilo relativo alla sospensione condizionale della pena, ritenendo che la pena di 2 anni rientrasse nei limiti normativi. Tuttavia, avendo accertato che i reati commessi il 27/09/2011 (capo e) e il 27/02/2012 (parte del capo f) sono estinti per prescrizione, ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quei capi per estinzione del reato. Quanto al reato ascritto al capo f e riferibile al 28/09/2012, la Cassazione ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per vizio di motivazione e per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma che incrimina le operazioni fiscali indebite; la Corte ha confermato che l'imputazione era fondata su uso di fatture per operazioni inesistenti, ma ha valutato che su alcuni eventi temporali è intervenuta la prescrizione.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la riassunzione di motivazioni del Tribunale senza valutazione nuova; la Corte ha rilevato carenze della Corte d'appello nel confronto con le deduzioni difensive circa le indagini sulla F.P. s.r.l.
Disposizioni sui limiti per la sospensione condizionale della pena e sulla non menzione; la Cassazione ha ritenuto che la pena inflitta (2 anni) rientrasse nei limiti e che il rigetto della sospensione e della non menzione fosse erroneo senza adeguata valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità e del comportamento del condannato; la Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero stati debitamente valutati ai fini della sospensione condizionale e della non menzione.
Principio secondo cui, in presenza di causa di estinzione del reato, la cassazione non può rinviare per nuova valutazione ma deve dichiarare l'immediata estinzione; la Corte ha annullato senza rinvio i capi estinti per prescrizione.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione per determinati fatti/dates, la Cassazione annulla senza rinvio quei capi: non è possibile rimandare la causa per rinnovata valutazione sui medesimi fatti estinti.
- La Corte d'appello deve confrontarsi esplicitamente con le deduzioni difensive e con le testimonianze specifiche; l'accertamento della natura di una società come "cartiera" non può fondarsi esclusivamente su indagini svolte su soggetti diversi senza riscontri concreti sull'emittente delle fatture.
- Il vizio di motivazione sulla natura delle prove (es. valutazione di indagini non pertinenti o calcoli economici basati su assunzioni) può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio quando non vi sia prescrizione.
- Quando la pena inflitta rientra nei limiti stabiliti per la sospensione condizionale e per la non menzione, il giudice di merito deve valutare e motivare i requisiti soggettivi e il comportamento intervenuto ex art. 133 c.p.; il mero richiamo all'entità della pena non è sufficiente.
- Nei procedimenti per reati tributari, è essenziale che l'accusa provi in modo specifico l'inesistenza delle prestazioni o l'uso di fatture false; indizi generici o inferenze tratte da indagini su terzi possono essere insufficienti.
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