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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 521/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; il ricorrente lamentava la mancata valutazione concreta della pericolosità sociale, sostenendo che i giudici si erano basati solo su un generico richiamo a precedenti penali senza considerare che i fatti contestati risalgono al 19 febbraio 2014 e che non era dimostrata l'abitualità dell'attività di spaccio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la censura reiterasse profili già esaminati in appello e si limitasse a criticare l'apprezzamento di merito, oltre a ritenere la motivazione di merito adeguata: la Corte distrettuale aveva infatti esposto elementi concreti (pluralità di condotte di cessione, precedenti penali anche specifici e uso di alias) idonei a dimostrare la pericolosità sociale e l'inserimento in contesti dediti allo spaccio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    La condotta è stata qualificata come cessione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti (eroina); la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali integrassero tali disposizioni in relazione agli artt. 81 c.p. e 73 del d.P.R. cit.

  • Codice Penale - art. 81, secondo comma

    Richiamato per la riqualificazione del fatto con riferimento alla recidiva o al concorso di circostanze aggravanti, integrando la pena applicata.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 86

    Norma che consente l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione; il ricorrente contestava la valutazione della pericolosità sociale richiesta per la sua applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione concreta era stata svolta e motivata correttamente dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito dei fatti quando la censura si limita a contestare l'apprezzamento probatorio già fatto dai giudici di merito; tali doglianze sono inammissibili se ripetono questioni già affrontate in appello.
  • Per contestare la misura di sicurezza dell'espulsione (art. 86 d.P.R. 309/1990) è necessario dimostrare che i giudici non hanno effettuato una valutazione concreta e motivata della pericolosità sociale; un richiamo a precedenti o la mera asserzione di non abitualità non è sufficiente se la motivazione di merito espone elementi concreti.
  • Elementi come la pluralità di condotte, precedenti penali specifici e l'uso di alias possono legittimare la conclusione sulla stabile partecipazione a contesti di spaccio e dunque la sussistenza della pericolosità sociale.
  • Un ricorso che risulti manifestamente infondato o che sollevi motivi non consentiti può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e, in casi come questo, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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