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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23093/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22 aprile 2025, che aveva rideterminato in senso più favorevole la pena e confermato la responsabilità penale per tentato furto aggravato. Quanto al primo ricorrente, i motivi riguardavano: esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dedotta violazione dell'art. 99 c.p.; contestazione del trattamento sanzionatorio, con riferimento agli artt. 62-bis, 69, 133 e 56 c.p.; e mancata revoca della sospensione condizionale con richiamo agli artt. 168 e 163 c.p. Quanto al secondo ricorrente, i motivi investivano: il concorso nel tentato furto aggravato ex artt. 56, 110 e 624 c.p.; la prospettata mera connivenza non punibile; l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; e la determinazione della pena ai sensi degli artt. 62-bis, 69, 133 e 56 c.p. La Corte ritiene tutti i motivi generici o assertivi, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e orientati a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze non fossero specifiche né idonee a scalfire la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva già indicato gli elementi di fatto rilevanti per escludere la particolare tenuità del fatto e per determinare il trattamento sanzionatorio. Per il primo ricorrente, la Corte ha inoltre evidenziato che la censura sulla particolare tenuità non si confrontava con l'abitualità dell'agire desunta da due precedenti specifici; per il secondo, ha rilevato che la deduzione relativa al concorso nel reato e alla connivenza non punibile si risolveva in una mera lettura alternativa dei fatti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi colpa nell'evidente inammissibilità delle impugnazioni, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito valorizza elementi come il danno arrecato e, per l'imputato, l'abitualità dell'agire desunta da precedenti specifici; il motivo che la contesta deve confrontarsi puntualmente con tali elementi.

  • art. 99 c.p.

    La doglianza sulla recidiva o sulla sua applicazione deve essere specifica e correlata al caso concreto; censure generiche sono inammissibili.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono essere rimesse in discussione con censure meramente assertive o volte a ottenere un nuovo giudizio di merito.

  • art. 69 c.p.

    Il bilanciamento tra circostanze richiede una critica specifica alla motivazione del giudice di merito; non è sufficiente una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se la censura si limita a proporre un diverso apprezzamento di merito privo di specificità.

  • art. 56 c.p.

    La configurazione del tentativo non è utilmente censurabile con motivi generici o meramente assertivi in sede di legittimità.

  • art. 168 c.p.

    La censura sulla revoca della sospensione condizionale deve essere concreta e riferita agli elementi rilevanti del caso.

  • art. 163 c.p.

    Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto decorre dalla data in cui la sentenza di concessione del beneficio è divenuta irrevocabile.

  • art. 56 c.p.

    Il tentativo di furto aggravato resta confermato quando il ricorso non evidenzia un vero vizio di legittimità ma mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 110 c.p.

    Il concorso di persone nel reato può essere censurato in cassazione solo denunciando un effettivo travisamento della prova o un vizio motivazionale specifico.

  • art. 624 c.p.

    Il riferimento al furto indica che la contestazione riguarda un tentativo di sottrazione patrimoniale aggravata, ma la sua conferma in appello resta incensurabile in assenza di vizi specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a formulare doglianze assertive o generiche.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, come il danno arrecato e l'eventuale abitualità del comportamento; in assenza di tale confronto la censura non è scrutinabile.
  • Le doglianze sulla recidiva, sulle attenuanti generiche, sul bilanciamento delle circostanze e sulla dosimetria della pena non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • La contestazione del concorso nel reato o della configurabilità del tentativo richiede la deduzione di un concreto vizio di motivazione o travisamento della prova, non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa, in presenza di colpa, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaPena e commisurazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoContinuazione

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