Cassazione Penale, Ordinanza n. 20107/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, all'esito di un accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna per incendio doloso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che, trattandosi di sentenza emessa sulla base dell'accordo delle parti, i motivi non compresi nell'accordo risultano preclusi; per questo non sono più proponibili censure sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica dei fatti, sulla quantificazione della pena, sul mancato riconoscimento di attenuanti o sulla mancata esclusione di aggravanti, né doglianze circa l'omessa motivazione sui presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
Consente che le parti concordino, in tutto o in parte, l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando contestualmente agli altri; l'accordo produce un vincolo processuale sui motivi non ricompresi nell'intesa.
La rinuncia ai motivi non compresi nell'accordo determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione proposto su tali punti, per preclusione processuale.
È preclusa la censura relativa alla mancata motivazione sulla sussistenza dei presupposti per una pronuncia di immediato proscioglimento quando il giudizio sia definito con accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in relazione al fatto contestato.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con accordo ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi non accolti o non compresi nell'intesa preclude la successiva deduzione di censure su quei punti in cassazione.
- Quando la sentenza d'appello recepisce esattamente l'accordo delle parti sulla pena e sulla riforma parziale, non è consentito contestare in cassazione la responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto o il trattamento sanzionatorio nei profili coperti dall'accordo.
- In presenza di preclusione derivante da accordo processuale, è inammissibile anche il ricorso che lamenti l'omessa motivazione circa i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., se la questione rientra nei punti oggetto di rinuncia.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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