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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08733/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il creditore aveva ottenuto dal Tribunale il rigetto della domanda di condanna del fideiussore al pagamento di una somma di euro 1.000.000, asseritamente dovuta a titolo di garanzia per la restituzione di un finanziamento concesso a una società. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo operante la decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c. perché il creditore non aveva proposto istanze giudiziali contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, individuata nella data di presentazione della domanda di concordato preventivo della debitrice principale; aveva inoltre escluso che il semplice inserimento del credito nell'elenco dei creditori del concordato valesse come riconoscimento del debito o come iniziativa idonea a evitare la decadenza, e aveva negato rilievo a dedotti comportamenti del fideiussore invocati come rinuncia alla decadenza. Nel ricorso per cassazione il creditore ha denunciato, in sintesi: errata applicazione dell'art. 1957 c.c. e della disciplina del concordato preventivo, sostenendo che l'inserimento del credito nel passivo concordatario integrasse riconoscimento e rendesse sufficiente la sola partecipazione al voto; omesso rilievo del fatto che la presentazione della domanda concordataria non avrebbe fatto decorrere la scadenza ai fini dell'art. 1957; violazioni processuali sull'onere della prova e sul principio di non contestazione; omessa pronuncia su una dedotta carenza di interesse ad agire; mancata considerazione della rinuncia alla decadenza da parte del fideiussore, che sarebbe emersa da un riconoscimento verbale del debito e da un comportamento concludente documentato e da provare per testi; nonché vizio motivazionale per mancata ammissione di prove orali decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il quinto e il sesto motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di motivare adeguatamente il rigetto delle prove orali dirette a dimostrare un riconoscimento del debito e una conseguente rinuncia del fideiussore ad avvalersi della decadenza ex art. 1957 c.c. In questa parte la motivazione è stata considerata sostanzialmente mancante, poiché la Corte territoriale si era limitata a parlare di genericità e irrilevanza delle istanze istruttorie senza spiegazioni specifiche. Tutti gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili: è stata confermata la necessità, per evitare la decadenza, di un'azione giudiziale entro il termine semestrale; è stato ribadito che la partecipazione alla procedura di concordato o l'inserimento del credito nell'elenco dei creditori non equivale a istanza giudiziale; è stato escluso che vi fosse omessa pronuncia sulla carenza di interesse; ed è stato ritenuto corretto il diniego di rilevanza probatoria attribuito a una fattura e a rapporti tra soggetti diversi. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate"

    La norma impone al creditore di proporre entro sei mesi un'iniziativa giudiziale contro il debitore principale e di coltivarla diligentemente; in difetto, il fideiussore è liberato per decadenza. Il termine tutela il garante contro l'aggravamento indiscriminato della garanzia.

  • art. 2966 c.c.

    "La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto... la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza"

    La decadenza può essere impedita anche dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro cui il diritto va fatto valere, se il termine concerne diritti disponibili; la disciplina è applicabile anche alla decadenza ex art. 1957 c.c.

  • art. 169 l.fall.

    Nel concordato preventivo richiama l'art. 55 l.fall. quanto alla scadenza dei debiti pecuniari ai fini del concorso, sicché il termine per l'azione del creditore verso il fideiussore decorre dalla domanda di concordato.

  • art. 55 l.fall.

    "i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione del fallimento"

    Per effetto del richiamo operato dall'art. 169 l.fall. nel concordato preventivo, i debiti pecuniari si considerano scaduti dalla presentazione della domanda di concordato ai fini della decorrenza dell'art. 1957 c.c.

  • art. 161, comma 2, lett. b), l.fall.

    L'inserimento del credito nell'elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato non equivale ad accertamento giudiziale del credito e non impedisce la decadenza ex art. 1957 c.c.; attribuisce soltanto il diritto di voto.

  • art. 168 l.fall.

    Il divieto di azioni esecutive nel concordato non impedisce al creditore di promuovere azioni di accertamento e di condanna; non elimina quindi l'onere di proporre un'istanza giudiziale ai fini dell'art. 1957 c.c.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione all'asserita carenza di interesse ad agire, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia ove la questione risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione; nel caso concreto, ha ritenuto non fondato il vizio dedotto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non si configura per il mero dissenso sulla valutazione delle prove, ma solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o ignora il principio di non contestazione in modo processualmente rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onus a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione concreta del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è affetta da vizio rilevante quando manca in modo sostanziale, come nel rigetto di una richiesta istruttoria non inammissibile senza spiegazioni idonee.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati evocati i nn. 3, 4 e 5 per violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha riconosciuto il vizio motivazionale solo quanto al mancato esame della prova orale sulla rinuncia alla decadenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1957 c.c., l'istanza che evita la decadenza della fideiussione deve essere un'iniziativa giudiziale di cognizione o esecutiva, non essendo sufficienti atti stragiudiziali, la sola partecipazione a procedure concorsuali o atti privi di autonoma natura processuale.
  • Nel concordato preventivo, la presentazione della domanda da parte del debitore principale comporta la scadenza dei debiti pecuniari ai fini della decorrenza del termine semestrale dell'art. 1957 c.c., ma non esonera il creditore dall'onere di attivarsi con mezzi giudiziali nei confronti del debitore principale o del fideiussore, secondo i casi.
  • L'inserimento del credito nell'elenco dei creditori del concordato o nella relazione degli organi della procedura non equivale ad accertamento giudiziale del credito e non basta a impedire la decadenza dalla garanzia fideiussoria; rileva soltanto ai fini del voto.
  • La rinuncia del fideiussore a eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. può risultare da un riconoscimento del debito o da un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della decadenza, ma tale fatto deve provenire dal fideiussore stesso e non dal debitore principale.
  • Il diniego di ammissione di una prova testimoniale o di altra prova può integrare vizio di motivazione solo se la prova era potenzialmente decisiva e la sua mancata ammissione ha lasciato senza adeguata giustificazione il rigetto della domanda o dell'eccezione su un punto centrale della controversia.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda l'erronea distribuzione dell'onere probatorio, non la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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